Donazioni informali non tassate
di Giuseppe Rebecca
commercialistatelematico.com - 27 marzo 2024
Paste your document herCon un'importante recente sentenza, la Cassazione, sezione Tributaria, ha ribadito rilevanti principi di diritto: le donazioni informali non sono tassate, se non oggetto di atti sottoposti a registrazione oppure se registrate volontariamente oppure se dichiarate in sede di accertamento.
Le donazioni: formali, indirette e informali
La sentenza della Cassazione n. 7442/2024 ha fatto il punto sulle diverse tipologie di donazioni, sotto l'aspetto tributario, distinguendo tra donazioni dirette o formali, donazioni indirette e donazioni informali.
L'articolo 782 del codice civile prevede per le donazioni la forma solenne dell'atto pubblico, "sotto pena di nullità"; è altresì richiesta la presenza di due testimoni (art. 47 e 48 della legge notarile 89/13). Per le donazioni di modico valore, invece, l'art. 783 del Codice Civile non prevede alcuna forma particolare, solo la tradizione. In questi casi la modicità è determinata in base a due previsioni, quella oggettiva (valore del bene) e quella soggettiva (la consistenza del patrimonio del donante).
Si hanno poi le donazioni indirette: negozio giuridico che permette di conseguire il medesimo effetto di una donazione "formale", e cioè un incremento del patrimonio del soggetto beneficiario grazie a detta liberalità, con il correlativo depauperamento del patrimonio del soggetto disponente (il donatario) per semplice spirito di liberalità. Il caso classico e particolarmente diffuso di donazione indiretta è quello dei genitori che pagano il prezzo dovuto dal figlio per comprare un appartamento.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza n. 18725 del 2017, ha fornito anche un dettagliato elenco di tutti i casi in cui la donazione indiretta può realizzarsi:
- il cosiddetto contratto a favore di terzo: ad esempio quando si versa una somma su un conto cointestato e, quindi, in sostanza, si arricchisce il cointestatario che beneficia dell'altrui versamento;
- il pagamento di un debito altrui (si pensi al padre che paga una o più rate del mutuo intestato al figlio);
- il pagamento di un prezzo dovuto da altri (si pensi al genitore che paga il prezzo dell'appartamento che viene intestato al figlio);
- la vendita di un bene a un prezzo irrisorio (che è una donazione per la differenza tra il valore del bene ed il prezzo pagato);
- la rinuncia a un proprio credito a favore del debitore che, in tal caso, è anche il beneficiario della donazione.
Si ricorda in ogni caso che le donazioni indirette collegate ad atti di acquisto di azienda o di immobili soggetti all'imposta di registro o ad IVA non sono tassabili (art.l, c.4-bis D.Lgs. n 346/90).
La donazione informale, sottospecie della donazione indiretta, consiste, secondo la Cassazione n. 7442/2024,
..."nello svolgimento di un'attività materiale ( ad esempio: il trasferimento di denaro o di strumenti finanziari che si attui o brevi manu - e, cioè, consegnando fisicamente del denaro contante al donatario - o impartendo un ordine di bonifico bancario o cointestando un conto corrente bancario o un "dossier titoli" o un qualsiasi altro rapporto bancario; la consegna di un assegno circolare intestato al donatario affinché questi lo incassi sul proprio conto corrente bancario; la consegna di un titolo al portatore; l'incremento del fondo altrui con costruzioni o piantagioni, ecc..) o nella tenuta di un comportamento consapevolmente omissivo (come quello di lasciare decorrere un termine di prescrizione o di usucapione; oppure quello di lasciare operare il meccanismo previsto dall'art. 177, primo comma, lett. A), codice civile, e, cioè, stipulare un contratto di acquisto da parte di uno solo dei coniugi in > comunione legale dei beni con impiego di suo denaro personale, provocando la sottoposizione del bene acquistato al regime di comunione legale) con la conseguenza, anche in questo caso, della diminuzione di patrimonio del soggetto dante causa e l'aumento del patrimonio del soggetto beneficiario".
Donazione nulla: aspetto civilistico
Da un punto di vista civilistico, la donazione informale è nulla, come appunto anche confermato da Cassazione n. 18725/2017. Ricordiamo, sotto il profilo degli effetti, che se il donante muore, dopo aver effettuato una donazione nulla, i suoi eredi avranno diritto a farsi restituire la somma donata dal donatario, a prescindere dal fatto che la donazione sia, o meno, lesiva dei diritti di legittima.
Infatti, la donazione nulla sta a significare che il bene donato (eventualmente anche denaro) non è mai uscito dalla sfera giuridica del donante e che, quindi, egli (o, appunto, il suo erede) ha il diritto di pretenderne la restituzione. Ricordiamo che se invece si fosse in presenza di donazione valida - e questo accade nel caso della donazione indiretta o della donazione diretta stipulata con atto pubblico - (per poterla contestare da parte degli eredi del donante) occorre che essa abbia leso la quota di legittima.
I casi sono numerosi. Come conseguenza si avrà la collazione. La nullità della donazione comporta la qualificazione dell'importo donato come credito ereditario in favore dell'asse e a carico del soggetto al quale il denaro venne attribuito.
Ne segue che il coerede (già donatario) dovrà, in sede di divisione, imputare alla propria quota la somma già ricevuta ai sensi del II comma dell'art. 724 codice civile, a meno che non l'abbia precedentemente restituita alla massa, estinguendo così il proprio debito (Cassazione n, 20633 del 30 settembre 2014).
La Cassazione n. 2700 del 30 gennaio 2019 ha precisato che la donazione nulla è insuscettibile di sanatoria, da parte del donante. Lo stesso potrà solo eventualmente rinnovarla mediante un atto pubblico. Solo gli eredi o gli aventi causa del donante potranno eventualmente convalidarla ex art. 799 codice civile mediante conferma o volontaria esecuzione del negozio. Ma tutto ciò solo sotto l'aspetto civilistico.
Donazione nulla, aspetto fiscale
La donazione, pur se non rispetta la forma richiesta, e quindi sostanzialmente nulla, civilisticamente, sotto l'aspetto fiscale può invece essere oggetto di tassazione. Ma lo sarà solo in presenza di atti sottoposti a registrazione oppure se registrata volontariamente oppure se dichiarata in sede di accertamento.
È stata riconosciuta dalla Cassazione con la recente sentenza la vigenza delle norme del Testo Unico n. 346/1990. in quanto, secondo la Cassazione, le norme sulle donazioni indirette ivi previste non sono state implicitamente abrogate.
Conclusioni
Le donazioni indirette, soprattutto quelle di denaro o di titoli (si pensi ad un giroconto o trasferimento di titoli) effettuate mediante bonifico bancario, ancorché nulle sotto l'aspetto civilistico, NON sono tassate, sotto l'aspetto fiscale. A meno che non si voglia registrare un atto o non emergano in seguito a dichiarazioni del contribuente (ad esempio in occasione della voluntary disclosure).