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Due proposte per migliorare le procedure concorsuali

di Giuseppe Rebecca
commercialistatelematico.com - 4 marzo 2024

Il Codice della Crisi e dell’Insolvenza, che ha riformato qualche aspetto delle procedure concorsuali, ha avuto un avvio molto tormentato, con plurimi rinvii.

In futuro ci sarà sicuramente la necessità di una nuova riforma, non essendo quella attuale giudicata soddisfacente. Riproponiamo, per quando questo sarà, ma potrebbero forse anche essere oggetto di interventi specifici, due particolari proposte, forse non così rilevanti, ma non per questo meno importanti.

Ci riferiamo alle sanzioni e alle penalità come pure ai privilegi, sempre con riferimento alle procedure concorsuali.

 

Sanzioni tributarie e crisi di impresa

È notorio come le sanzioni e le penalità aggravino il debito tributario, e tale aggravio risulterà indubbiamente pesante per i creditori di soggetti in procedura concorsuale.

Potrebbe prevedersi che multe, ammende, pene pecuniarie, pene accessorie e qualsiasi penalità (di ogni genere, oppure solo fiscali) vengano annullate (od eventualmente sensibilmente ridotte) in caso di pagamento integrale, in sede di primo riparto, del debito in conto capitale (un po’ come è stato fatto, una tantum, con la legge n. 410 del 29 novembre 1997, art. 6 bis, conversione del D.L. 29 settembre 1997 n. 328, legge molto intelligente che non ci pare sia stata poi riproposta).

In effetti quello delle sanzioni è un privilegio di cui godono solo entità pubbliche, a tutto danno, in presenza di procedure concorsuali, degli altri creditori.

Con l’azzeramento delle sanzioni, l’erario e gli enti coinvolti non ci rimetterebbero di fatto nulla, barattando le sanzioni con la velocità del pagamento. Da parte loro, i creditori potrebbero così trovare alla fine maggiore soddisfazione, su un attivo distribuibile superiore.

Certo il curatore, o anche il commissario, nel caso di estensione della fattispecie anche ai concordati preventivi, dovrebbero fare delle previsioni, dei conteggi ad hoc, e appunto pagare eventualmente anche prima del dovuto, imposte e contributi, a fronte di una riduzione del loro ammontare, ovviamente sempre senza ledere il principio della parità di trattamento.

In fin dei conti, le sanzioni e le penalità sono applicabili solo da creditori particolari, quali l’erario e gli enti previdenziali, non dai creditori privati.

Redistribuzione delle perdite tra i creditori privilegiati e chirografari

La seconda ipotesi, indubbiamente molto più dirompente, riguarda la eventuale ripartizione proporzionale delle perdite a tutti i creditori ammessi allo stato passivo, indipendentemente dal privilegio o meno accordato.

Oggigiorno la situazione è caratterizzata, in ogni procedura, da una selva di privilegi, frutto anche di implementazioni nel tempo di vari interventi sulla base di spinte più o meno corporative.

E così i creditori chirografari, che sono la gran parte dei creditori di ogni procedura, sono sempre più i veri paria dell’insolvenza, quelli che ne sopportano il peso maggiore, se non addirittura integrale.

È evidente la disparità di trattamento, seppur motivata. Si tenga conto che i creditori chirografari sono per lo più quelli che consentono alle imprese di lavorare, e costituiscono sempre la massa maggiore dei crediti concessi all’impresa ora in procedura. Senza di loro nessuna impresa potrebbe agire.

Le merci e molto speso anche i servizi sono forniti da soggetti considerati, ai fini del privilegio, chirografari.

I creditori privilegiati assorbono quasi sempre tutto l’attivo delle procedure concorsuali, e questo potrebbe essere messo in discussione. Di norma ai creditori chirografari alla fine va assegnata una percentuale del loro credito per lo più del tutto irrisoria, spesso nell’ordine di pochi punti percentuali.

Al di là di una necessaria, e parrebbe anche prevista rivisitazione dei privilegi, con congruo sfoltimento delle previsioni, potrebbe risultare interessante una semplice innovazione.

Si potrebbe ipotizzare di imputare una perdita limitata, in percentuali crescenti, a tutte le categorie di soggetti creditori privilegiati, esclusi i creditori in prededuzione, vista la loro particolare caratteristica. Tale la perdita potrebbe aumentare con il passaggio ai successivi privilegi nella scala dei privilegi stessi.

Esemplificando, si potrebbe attribuire alla prededuzione il pagamento pieno, ai dipendenti ammessi in privilegio una perdita dell’1%, agli enti previdenziali una perdita del 5%, ai professionisti, artigiani e agenti una perdita del %, alle imposte una perdita del % e così via…., con un aumento della percentuale di perdita.

Ciò per tutti i creditori, o almeno quelli con il credito più recente.

La percentuale non sarebbe rilevante per il singolo creditore, e consentirebbe sicuramente di soddisfare più creditori; i creditori chirografari potrebbero quindi aspirare a una qualche maggiore soddisfazione finale, con un piccolo sacrificio, del tutto sostenibile, da parte degli altri creditori.

Non pare che si tratti di cosa così stravolgente, e alla fine limiterebbe i danni per la gran massa dei creditori, che sono quelli chirografari.

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