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Cessione del contratto di leasing: trattamento contabile e fiscale

di Giuseppe Rebecca e Michela Ceccon
Contabilità Finanza e Controllo - Rivista di gestione aziendale, 06/2014

1. Premessa

Il contratto di leasing può formare oggetto di cessione prima di giungere a scadenza. Tale operazione realizza una successione a titolo particolare dell’acquirente nella posizione giuridica, attiva e passiva, del cedente, per effetto della quale il primo subentra nei diritti e negli obblighi previsti in capo alla controparte. Il cessionario pertanto, dietro pagamento del corrispettivo pattuito[1], acquisisce il diritto ad utilizzare il bene oggetto del contratto ed eventualmente di divenirne proprietario qualora decidesse di esercitare il riscatto; allo stesso tempo, si assume l’obbligo di corrispondere i canoni ed il prezzo di riscatto.

Per il perfezionamento della cessione, occorre il consenso della società di leasing, in ossequio a quanto previsto dall’art. 1406 del codice civile, secondo cui “ Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta.

Di seguito, si procederà ad illustrare le novità in tema di trasferimento del contratto di locazione finanziaria introdotte dalla Legge di Stabilità 2014. Verranno poi analizzate le problematiche civilistiche e fiscali della cessione del contratto di leasing dal punto di vista del cedente e dell’acquirente.

2. Imposta di registro a seguito delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2014

La Legge di Stabilità 2014, all’art. 1, comma 164, ha apportato alcune modifiche al D.P.R.

del 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico dell’Imposta di Registro).

In particolare, tale norma, intervenendo sull'articolo 40, comma 1-bis del Testo Unico dell’Imposta di Registro, ha previsto che l’imposta proporzionale di registro si applichi alle cessioni, “da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10 , primo comma, numero 8-ter), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972”.

L’imposta d’atto proporzionale si applica sui trasferimenti avvenuti in data successiva al 1° gennaio 2014 nella misura del 4% [2]. Come chiarito dalla Nota I all’art. 8-bis della tariffa, parte prima, (disposizione, questa, introdotta dalla Legge di Stabilità de qua), la base imponibile è rappresentata dal corrispettivo della transazione concordato tra cedente ed acquirente, a cui vanno sommati la quota capitale dei canoni che residuano da pagare alla data della cessione ed il prezzo di riscatto.

Il legislatore ha stabilito che l’imposta di registro si applichi in deroga al principio di alternatività IVA-registro.

Una delle conseguenze dell’introduzione dell’obbligo di registrazione dell’atto di cessione, è quello di far emergere il maggior reddito imponibile (nella forma di sopravvenienza attiva) sorto in capo al cedente in occasione del trasferimento del contratto.

In capo alla società di leasing non sono previsti adempimenti o altre formalità.

2.1) Trattamento contabile dell’imposta di registro e riflessi sulle imposte dirette

Vi è incertezza circa il trattamento contabile dell’imposta di registro ed i conseguenti risvolti in punto di fiscalità diretta.

Come riportato dalla Circolare n. 2 del 9 gennaio 2014 dell’Associazione Italiana Leasing (di seguito, Assilea), per il cessionario l’imposta d’atto “dovrebbe rappresentare un onere accessorio rispetto al contratto di leasing, da ripartirsi contabilmente in funzione della durata residua del contratto, con (speculare) riconoscimento fiscale” . In altre parole, l’imposta di registro costituirebbe una spesa relativa a più esercizi deducibile dal reddito imponibile secondo quanto stabilito dall’art. 108, comma 3 del TUIR.

In alternativa, il costo relativo all’imposta di registro potrebbe essere sospeso, sia contabilmente che fiscalmente, fino al momento del riscatto. A seguito dell’esercizio del riscatto, l’ammontare dell’imposta dovrebbe essere incluso nel valore dell’immobile strumentale che andrà iscritto dal cessionario nell’attivo di Stato Patrimoniale e, unitamente al prezzo di riscatto, dovrebbe formare oggetto di ammortamento.

Un’altra soluzione proposta dalla Circolare, potrebbe essere quella di imputare l’imposta di registro a Conto Economico per l’intero importo. In tal caso, essa sarebbe fiscalmente deducibile per cassa secondo quanto previsto all’art. 99, comma 1, del TUIR, il quale stabilisce che le imposte diverse da quelle sui redditi e da quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, “sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento”.

È opinione di Assilea che l’ipotesi più corretta sia la prima. Si auspica comunque un chiarimento ufficiale sul punto.

3. Trattamento contabile della cessione del contratto di leasing e fiscalità diretta

Analizziamo ora il trattamento contabile della cessione del contratto di leasing e le conseguenze in punto di imposizione sul reddito, distinguendo tra cedente imprenditore e professionista e cessionario.

3.1) Cedente imprenditore

Per il cedente, la cessione di un contratto di locazione finanziaria dà origine ad una sopravvenienza attiva. L’art. 88, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), stabilisce che “In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria il valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva”.

In un primo momento, non era chiaro come si dovesse determinare la sopravvenienza attiva. Dal tenore letterale della disposizione, sembrava infatti che il componente positivo di reddito fosse pari al valore normale del bene tout court, stabilito ai sensi dell’art. 9, comma 3, del TUIR [3]; era quindi incerto se la sopravvenienza tassabile dovesse essere calcolata al lordo dei canoni residui dovuti dal cessionario, come il testo della disposizione lasciava intendere, o piuttosto al netto degli stessi.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 108/E del 3 maggio 1996, ha chiarito che per la corretta determinazione della componente reddituale da assoggettare a tassazione si debba assumere il valore normale del bene al netto del prezzo di riscatto e dei canoni residui attualizzati alla data del trasferimento[4]-[5]. Dei canoni quindi, rileva unicamente la quota capitale. Questa è calcolabile utilizzando il criterio di determinazione forfetaria degli interessi impliciti ex art. 1 del Decreto Ministeriale 24 aprile 1998[6]-[7].

Se il prezzo della cessione concordato tra le parti è inferiore al valore normale netto calcolato in base a quanto previsto dal TUIR all’art. 88, comma 5, in sede di determinazione del reddito d’impresa si deve operare una variazione in aumento per la differenza. Al contrario, qualora il corrispettivo fosse superiore al predetto valore normale netto, non si apporta al reddito alcuna rettifica in diminuzione, in quanto la disposizione testé citata stabilisce l’ammontare minimo (e non massimo) fiscalmente rilevante della sopravvenienza attiva.

Civilisticamente, la sopravvenienza attiva è riconducibile alla gestione ordinaria dell’impresa. Per tale ragione, essa va iscritta in A. 5, tra gli Altri ricavi e proventi.

SITUAZIONE

RETTIFICHE AL REDDITO D’IMPRESA

Corrispettivo pattuito < valore normale netto ex art. 88, comma 5, TUIR

Variazione in aumento per a differenza

Corrispettivo pattuito > valore normale netto ex art. 88, comma 5, TUIR

Nessuna variazione in diminuzione

Tabella 1: Variazioni fiscali in sede di determinazione del reddito d'impresa

3.2) Cedente professionista

Una questione dibattuta in dottrina riguarda la rilevanza ai fini del reddito di lavoro autonomo della sopravvenienza attiva derivante dalla cessione del contratto di leasing relativo ad un bene strumentale.

L’art. 88, comma 5, del TUIR infatti, disciplina la fattispecie nell’ambito del reddito d’impresa, mentre per i professionisti non esiste una disposizione analoga[8].

Il silenzio della legge al riguardo indurrebbe a ritenere che l’operazione in esame non dia origine a elementi reddituali fiscalmente rilevanti.

Sul tema è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, la quale ha però fornito indicazioni discordanti. In un primo momento, nella Risoluzione Ministeriale n. 163 del 22 ottobre 2001, l’Amministrazione Finanziaria afferma che si devono considerare “ esclusi dalla formazione del reddito di lavoro autonomo gli altri proventi diversi dai compensi come (…) le sopravvenienze”. Successivamente, l’Agenzia muta orientamento e, in una videoconferenza svoltasi il 6 giugno 2007, sostiene che il provento[9] è tassabile in quanto compenso conseguito dal cessionario per il subentro nei diritti e negli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale in essere. Secondo l’Agenzia, tale compenso è riconducibile alla “cessione di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale ”, fattispecie espressamente contemplata all’art. 54, comma 1-quater, del TUIR.

Si evidenzia che tale posizione non è però stata recepita in alcun documento ufficiale.

La dottrina contabile[10] si è espressa nel senso della non tassabilità della sopravvenienza attiva nell’ambito del reddito di lavoro autonomo ed ha mosso alcune critiche a quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nel corso della sopraccitata conferenza. Innanzitutto, pare forzata l’assimilazione del trasferimento del contratto di leasing alla cessione di elementi immateriali, trattandosi piuttosto di una vicenda modificativa soggettiva del rapporto contrattuale.

Inoltre, l’art. 54, comma 1-quater, del TUIR, riferendosi espressamente ai “corrispettivi percepiti”, manca della funzione antielusiva assolta invece dall’art. 88, comma 5, del TUIR. Quest’ultima disposizione infatti, prescrive una deroga al criterio generale di determinazione dei componenti reddituali sulla base dei corrispettivi pattuiti, richiedendo di far riferimento al valore normale del bene oggetto del contratto. La ratio sottesa a tale previsione normativa è quella di evitare che con la cessione del contratto di leasing si realizzi il trasferimento del bene conseguendo un indebito vantaggio fiscale.

Per tali ragioni, è pertanto dubbio che il legislatore abbia voluto ricomprendere le sopravvenienze attive derivanti dalla cessione del contratto di leasing nell’ambito dell’art. 54, comma 1-quater.

Il corretto trattamento fiscale della sopravvenienza attiva generata dalla cessione del contratto di leasing quindi è tuttora incerto. Se si privilegia il dato lessicale e si valorizza il principio della riserva di legge di cui all’art. 23 della Costituzione[11] , la mancata considerazione della fattispecie da parte del legislatore tributario si tradurrebbe in irrilevanza della stessa dal punto di vista fiscale. Se si propende invece per un argomento logico-sistematico, e si tengono in considerazione le affermazioni dell’Agenzia delle Entrate (seppur non trasfuse in alcun documento ufficiale), ne conseguirebbe la rilevanza

fiscale della sopravvenienza generata dall’operazione[12].

3.3) Cessionario

Le principali problematiche fiscali e contabili del trasferimento del contratto di leasing riguardano il cessionario.

Con riferimento agli effetti fiscali dell’operazione in capo all’acquirente, il TUIR non detta una disciplina specifica. Per far chiarezza sul tema è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 212/E dell’8 agosto 2007.

Secondo la Risoluzione, il corrispettivo del trasferimento dev’essere scisso in due parti, corrispondenti alle due diverse finalità economiche sottese all’operazione di acquisto del contratto di leasing:

- una prima parte, riferita all’acquisizione del diritto di godimento del bene oggetto del contratto. Questa rappresenta un onere pluriennale e dev’essere ripartita in

relazione alla durata residua del leasing[13];

- una seconda parte, relativa al subentro nel diritto di acquisto del bene, costituente un costo sospeso da contabilizzare nell’attivo di Stato Patrimoniale come acconto su immobilizzazioni materiali. Questa parte, a cui andrà sommato il prezzo da corrispondere in occasione del riscatto, verrà poi iscritta tra le immobilizzazioni materiali e genererà ammortamenti fiscalmente deducibili[14] a partire dal periodo d’imposta in cui il riscatto sarà esercitato.

Se il riscatto non dovesse essere esercitato, il costo sopportato per l’acquisto del contratto sarà interamente spesabile nel periodo d’imposta in cui vi è certezza circa la sopravvenuta insussistenza dell’ammontare già contabilizzato nell’attivo.

La suddivisione del prezzo di cessione non è arbitraria. L’Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito che:

- l’onere pluriennale riferito al godimento è determinato come differenza tra il prezzo della cessione e la sopravvenienza attiva sì come calcolata dal cedente ai sensi dell’art. 88, comma 5, del TUIR[15];

- il costo sospeso è rappresentato dall’ammontare del corrispettivo per il trasferimento fino a concorrenza della sopravvenienza attiva rilevata dal cedente.

In tema di disciplina contabile della cessione di contratti di leasing, interventi di rilievo si rinvengono nella Norma di comportamento dell’Associazione Dottori Commercialisti di Milano n. 141 del 1° settembre 2000 (di seguito, Norma di comportamento AIDC) e, in modo più articolato, nel Documento Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 23 novembre 2011 (nel prosieguo, Documento CNDCEC) [16].

I due documenti si occupano del trattamento contabile della cessione del contratto di leasing secondo i principi contabili nazionali, ossia sulla base del metodo patrimoniale. L’adozione degli IAS/IFRS invece impone la contabilizzazione del leasing finanziario utilizzando il metodo finanziario, il quale consente di eliminare il problema ab origine.

Il Documento CNDCEC distingue il trattamento contabile del prezzo sostenuto per il subentro nel contratto di locazione finanziaria a seconda che si tratti di:

a. leasing con finalità prevalentemente traslativa;

b. leasing con finalità di solo godimento.

a. Leasing con finalità prevalentemente traslativa

È caratterizzato da:

- bene con vita utile significativamente superiore alla durata del contratto di leasing;

- presumibile valore di mercato del bene alla data di scadenza del leasing sensibilmente superiore rispetto al prezzo di riscatto [17];

Nel leasing traslativo, il prezzo di cessione può essere scomposto nelle due componenti individuate dalla R.M. 212/E/2007 richiamata sopra.

In base alle indicazioni contenute nel Documento CNDCEC, la parte ricollegabile al subentro nel diritto di proprietà del bene, coincidente con il suo valore normale netto (determinato come differenza tra valore di mercato del bene alla data del subentro nel contratto ed il valore attuale degli importi ancora dovuti alla società di leasing[18]), sarà contabilizzata in B. II. 5 tra le Immobilizzazioni in corso e acconti fino al momento della scadenza, dopodiché verrà iscritta tra le Immobilizzazioni materiali (unitamente al prezzo di riscatto) ed ammortizzata. La componente iscritta tra le immobilizzazioni deve essere sottoposta al test per verificare la presenza di eventuali perdite durevoli di valore al termine di ogni esercizio. Qualora il valore recuperabile del bene (individuato come il maggiore tra il valore realizzabile tramite alienazione ed il suo valore in uso) risultasse minore del valore del debito residuo attualizzato utilizzando il tasso implicito del leasing, occorrerà effettuare una svalutazione.

La parte del prezzo riferibile invece al godimento del bene, ovvero la parte di corrispettivo eccedente il valore normale netto del bene, rappresenta un costo di esercizio rilevabile in B. 8 Costi per il godimento di beni di terzi da ripartire in relazione alla durata residua contrattuale con la tecnica dei risconti.[19]

Se la cessione avviene in prossimità della scadenza, si può ragionevolmente presumere che la causa prevalente dell’operazione sia rappresentata dall’acquisto della proprietà del bene. In questo caso il prezzo configura interamente un costo sospeso che, a seguito dell’esercizio della facoltà contrattuale, sarà iscritto unitamente al prezzo di riscatto tra le immobilizzazioni e conseguentemente ammortizzato.

Finalità

Ripartizione del prezzo di cessione

Quantificazione

Contabilizzazione

Acquisto della proprietà del bene

Costo sospeso fino al momento del riscatto; alla scadenza del contratto, costo sospeso e prezzo di riscatto vanno iscritti tra le Immobilizzazioni materiali

Coincide con l’ammontare del valore normale netto del bene (definito come differenza tra prezzo di cessione e valore attuale alla data della cessione del prezzo di riscatto e dei canoni ancora dovuti alla società di leasing)

Fino alla scadenza

Stato Patrimoniale : B. II. 5 Immobilizzazioni in corso e acconti;

Conto Economico : (solo in caso di perdita durevole di valore) B. 10 c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

Dopo il riscatto

Stato Patrimoniale : B. II. 1-4 Immobilizzazioni materiali;

Conto Economico : B. 10 b) Ammortamenti delle Immobilizzazioni materiali

Godimento del bene

Onere pluriennale da ripartire in base alla durata residua del contratto

Corrisponde alla differenza tra il corrispettivo della cessione ed il valore normale netto del bene

Conto Economico : B. 8 Costi per il godimento di beni di terzi

Tabella 2: Ripartizione del corrispettivo di cessione e trattamento contabile

a.1) Esempio contratto di leasing traslativo [20] :

In data 01/01/2012 si stipula un contratto di locazione finanziaria di durata quinquennale, avente ad oggetto un’attrezzatura industriale del valore di € 200.000. Il contratto prevede 10 canoni semestrali posticipati di € 25.000, un maxi-canone iniziale di € 10.000 ed un prezzo di riscatto, da corrispondersi contestualmente al pagamento dell’ultimo canone, di € 2.000. Il tasso di interesse implicito è pari a circa il 5,46%.

Di seguito, il piano di ammortamento:

N. rata

Data

Rata

Interesse

Quota Capitale

Debito Residuo

0

01/01/2012

10.000

-

10.000

190.000

1

30/06/2012

25.000

10.369

14.631

175.369

2

31/12/2012

25.000

9.571

15.429

159.940

3

30/06/2013

25.000

8.729

16.271

143.669

4

31/12/2013

25.000

7.841

17.159

126.510

5

30/06/2014

25.000

6.904

18.096

108.415

6

31/12/2014

25.000

5.917

19.083

89.331

7

30/06/2015

25.000

4.875

20.125

69.207

8

31/12/2015

25.000

3.777

21.223

47.984

9

30/06/2016

25.000

2.619

22.381

25.603

10

31/12/2016

27.000

1.397

25.603

-

Tot.

262.000

62.000

200.000

L’ 1/01/2014 il contratto viene ceduto ad un prezzo di € 55.000 + IVA. Al momento del trasferimento, il fair value del bene è pari ad € 170.000 e la vita utile è di 10 anni.

Il valore normale netto del bene (€ 37.490) è dato dalla differenza tra il valore del mercato del bene alla data in cui avviene l’operazione (€ 170.000), il valore del debito residuo secondo il tasso implicito del leasing (€ 126.510) e la quota di maxi-canone di competenza degli anni di durata residua del contratto (€ 6.000).

Per il cedente, l’operazione genera una sopravvenienza attiva pari al predetto valore normale netto del bene. Quest’ultimo importo è inferiore al corrispettivo pattuito (€ 55.000): il limite minimo di cui all’art. 88 del TUIR, comma 5, è rispettato per cui non si apporterà alcuna variazione (in diminuzione) al reddito d’impresa.

Per il cessionario, si pone il problema di scomporre il prezzo corrisposto per l’acquisto del contratto nelle due componenti riferite al godimento del bene ed all’acquisto del diritto di riscatto.

La parte riferita all’acquisto della proprietà del bene coincide con l’ammontare della sopravvenienza attiva determinata dal cedente. L’acquirente registrerà pertanto un costo sospeso fino al momento del riscatto, e più precisamente B.II.5 Immobilizzazioni in corso ed acconti, per € 37.490.

La differenza (€ 17.510) tra il prezzo di cessione (€ 55.000) e l’importo del costo sospeso di cui sopra (€ 37.490) va iscritto in B.8 Costi per godimento di beni di terzi e costituisce un onere pluriennale da ripartire per competenza lungo la durata residua del contratto tramite la tecnica dei risconti attivi.

(A) Fair value del bene all’1/01/2014

170.000

(B) Corrispettivo di cessione

55.000

(C) Valore all’1/01/2014 del debito residuo (in base al tasso di interesse implicito del leasing)

126.510

(D) Maxi-canone di competenza della durata residua del contratto (3/5 dell’importo pagato all’inizio del contratto)

6.000

Per il cessionario:

(E)=(A)-(C)-(D) Stato Patrimoniale B.II.5 Immobilizzazioni in corso ed acconti

(F)=(B)-(E) Conto Economico B. 8 Costi per godimento di beni di terzi

37.490

17.510

Scritture contabili del cessionario:

Acquisto del contratto:

01/01/14

Diversi

a

Banca c/c

67.100

Costi per godimento beni di terzi

17.510

Immobilizzazioni in corso e acconti

37.490

IVA a credito

12.100

Pagamento primo canone:

30/06/14

Diversi

a

Banca c/c

30.500

Costi per godimento beni di terzi

25.000

IVA a credito

5.500

Rilevazione risconto:

31/12/14

Risconti attivi (2/3 del costo)

a

Costi per godimento beni di terzi

11.673

Esercizio riscatto:

31/12/16

Diversi

a

Banca c/c

2.440

Attrezzature industriali

2.000

IVA a credito

440

31/12/16

Attrezzature industriali

a

Immobilizzazioni in corso e acconti

37.490

b. Leasing con finalità di solo godimento

Il contratto di leasing di solo godimento, fattispecie invero poco diffusa, si caratterizza essenzialmente per:

- vita utile del cespite tendenzialmente coincidente con la durata del contratto;

- alla scadenza del contratto, basso valore di mercato del bene e/o sua inutilizzabilità.

Se il trasferimento avviene nei primi anni del contratto, si può presumere che l’acquisto ha come finalità principale il godimento del bene. In tal caso, il corrispettivo si imputa unicamente a Conto Economico nella voce B. 8 Costi per il godimento di beni di terzi, lungo la durata residua del contratto, sempre utilizzando la tecnica dei risconti.

b.1) Esempio contratto di leasing di solo godimento

A differenza dell’esempio sul contratto di leasing traslativo, qui non si pone il problema di scindere in due parti il corrispettivo di cessione. Ribadiamo che questo, infatti, rappresenta interamente un costo per godimento di beni di terzi.

Scritture contabili del cessionario:

Acquisto del contratto:

01/01/14

Diversi

a

Banca c/c

67.100

Costi per godimento beni di terzi

55.000

IVA a credito

12.100

Pagamento primo canone:

30/06/14

Diversi

a

Banca c/c

30.500

Costi per godimento beni di terzi

25.000

IVA a credito

5.500

Rilevazione risconto:

31/12/14

Risconti attivi (2/3 del costo)

a

Costi per godimento beni di terzi

36.667

3.4) Casi particolari

Cessione del contratto da parte del locatario subentrato – Il locatario subentrato che a sua volta cede il contratto di leasing precedentemente acquisito, contabilizza una plusvalenza o minusvalenza pari alla differenza tra il prezzo di cessione e l’ammontare dei costi sospesi, comprendenti le immobilizzazioni in corso ed acconti ed i risconti attivi per la quota del corrispettivo riferita al godimento.

Come specificato dal Documento CNDCEC, l’elemento reddituale rientra nell’area della gestione straordinaria [21].

Cessione del contratto con corrispettivo a carico del cedente – Talvolta, può accadere che il pagamento del prezzo sia sostenuto non dal cessionario, come usualmente avviene, bensì dal cedente.

Questo può verificarsi per diversi motivi, ad esempio l’acquirente possiede un forte potere contrattuale, o il valore di mercato del bene è inferiore a quello del debito residuo.

In tale situazione, il soggetto che subentra nel contratto di leasing registra un provento, da ripartire pro-rata temporis lungo la durata residua del contratto.

4. IVA

In base all’art. 3, comma 2, n. 5) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la cessione di un contratto di leasing assume rilievo ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto come prestazione di servizi.

Poiché il contratto di leasing realizza un effetto sostanzialmente equivalente all’acquisto del bene, l’aliquota IVA applicabile al trasferimento del contratto è la medesima prevista in caso di cessione del beni oggetto del contratto, come stabilito dall’art. 16, comma 3 del DPR n. 633/1972.

Nel caso in cui la cessione del bene oggetto del leasing ceduto dovesse essere esclusa da IVA, i corrispettivi del trasferimento del contratto saranno comunque soggetti ad aliquota IVA ordinaria del 22%[22].

Se invece i beni oggetto del leasing sono esenti IVA o non imponibili, la cessione del contratto di locazione segue lo stesso regime [23].

Infine, nel caso in cui per i canoni di locazione fosse prevista la detraibilità parziale ai fini IVA, il corrispettivo della cessione sarà assoggettato ad imposta nella medesima proporzione e nella stessa misura il cessionario potrà detrarre l’imposta addebitatagli dal cedente [24].

5. Conclusioni

Nel presente articolo, sono state esposte le novità in tema di cessione del contratto di leasing stabilite dalla Legge di Stabilità 2014. Questa ha reso più oneroso il trasferimento del contratto di locazione finanziaria. L’operazione infatti, oltre ad essere assoggettata ad IVA, a partire dal 1° gennaio 2014 sconta l’imposta di registro con aliquota 4%. Il trattamento dell’imposta d’atto ai fini della fiscalità diretta è dubbio. Secondo l’Associazione Italiana Leasing, la soluzione preferibile è quella di considerarla come onere pluriennale da ripartire per la durata residua del contratto e deducibile fiscalmente nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Si auspica che il legislatore fornisca una precisazione al riguardo.

Successivamente è stato sintetizzato il trattamento contabile e fiscale della cessione del contratto di leasing dal punto di vista del cedente e del cessionario.

Se il cedente è un imprenditore, la rilevazione dell’operazione non pone particolari problemi: al momento della trasferimento, egli si limita a rilevare una sopravvenienza attiva ex art. 88, comma 5, del TUIR, pari al valore normale netto del bene. Se invece il cedente è un professionista, è incerto se la sopravvenienza attiva, sì come determinata nell’ambito del reddito d’impresa, assuma rilevanza ai fini della fiscalità diretta. Al riguardo si scontrano due posizioni: una parte della dottrina, facendo leva su quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate in occasione della soprammenzionata conferenza del 6 giugno 2007, sostiene la tassabilità della fattispecie; un’altra parte, seguendo l’orientamento della Circolare CNDCEC del 12 maggio 2008, n. 1/IR, § 7, ritiene il provento fiscalmente irrilevante. Sul punto, pare necessario un chiarimento da parte del legislatore.

Per quanto riguarda il cessionario, il trattamento ai fini contabili e fiscali dell’operazione è più complesso. Secondo quanto previsto dai documenti dell’Agenzia delle Entrate e della dottrina contabile qui illustrati[25], occorre dividere gli elementi prezzo di acquisto in due parti. Una parte è riferita al godimento del bene, l’altra all’acquisto del diritto di riscatto, e ciascuna di esse dev’essere assoggettata ad un trattamento fiscale e civilistico differenziato.



[1] Generalmente, il corrispettivo della cessione è a carico del cessionario. Come si preciserà più avanti, possono esservi dei casi in cui esso è dovuto dal cedente.

[2] Qualora il subentro contrattuale avvenga per effetto di operazioni straordinarie quali conferimenti d'azienda, trasformazioni, fusioni o scissioni, non deve applicarsi la nuova previsione normativa, in quanto prevale la disciplina dell'art. 4 della tariffa, parte prima, del Testo Unico dell’Imposta di registro per gli atti societari (registrazione in termine fisso, con applicazione dell'imposta in misura fissa). Se invece il subentro avviene a seguito di cessione d'azienda, presumibilmente l’imposta del 4% si applica sulla base imponibile prevista per il contratto di leasing (corrispettivo pattuito per la cessione del contratto aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare, oltre al prezzo di riscatto), al netto delle passività proporzionalmente imputabili. Si veda AA.VV., Cessione contratto di leasing e imposta di registro: chiarimenti, 7 maggio 2014, disponibile su <http://www.fiscal-focus.info>

[3] Si riporta quanto stabilito dalla disposizione testé richiamata: “ Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati (azioni, obbligazioni ed altri titoli, ndAA), si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore”.

[4] Tale orientamento è stato recepito anche dalla giurisprudenza. Si veda ad esempio la sentenza n. 59.64.12 della Commissione Tributaria Regionale di Milano, sez. Brescia, del 17 aprile 2012, disponibile su http://www.altalex.com.

[5] Secondo quanto riportato dalla Circolare n. 28/E del 21 giugno 2011, in caso di cessione di un contratto di leasing avente ad oggetto un fabbricato strumentale con area sottostante e di pertinenza, la sopravvenienza attiva deve determinarsi sottraendo al valore normale anche la quota capitale dei canoni, già pagati, indeducibile perché riferita al terreno. Di conseguenza, i canoni già pagati ma non dedotti abbattono la sopravvenienza tassabile.

[6] In tal senso, le Circolari Ministeriali n. 19/E/2009 (par. 2.2.3) e n. 8/E/2009 (par. 4.4). Esse precisano che tale regime di calcolo vale per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali. Per i soggetti IAS adopter, si deve far riferimento alla quota di interessi passivi impliciti imputata a Conto Economico a seguito della contabilizzazione dell’operazione, secondo quanto stabilito dallo IAS 17.

[7] In base a tale disposizione, “ la parte del canone relativo a contratti di locazione finanziaria riferibile agli interessi passivi che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), numero 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non è ammessa in deduzione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, è determinata sottraendo dall'ammontare del canone di competenza di ciascun periodo di imposta compreso nel periodo di durata del contratto di locazione finanziaria l'importo che si ottiene dividendo il costo sostenuto dalla società concedente per il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicando il risultato per il numero dei giorni del periodo di imposta"

[8] Allo scopo di ridurre le divergenze tra la disciplina del reddito di lavoro autonomo e quella del reddito d’impresa, il legislatore è intervenuto con il Decreto Legge del 4 luglio 2006 n. 223 che, tra le altre novità, ha stabilito la rilevanza fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali anche per i professionisti. Tuttavia, in tale sede non ha previsto una norma similare in tema di sopravvenienze attive da cessione del contratto di leasing.

[9] Da intendersi come eccedenza del corrispettivo realizzato rispetto al debito residuo alla data della cessione (ossia, il valore normale netto del bene).

[10] Si veda in particolare la Circolare CNDCEC del 12 maggio 2008, n. 1/IR, § 7.

[11] In base a tale disposizione “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.”. Di conseguenza, se manca la disposizione tributaria di riferimento per una determinata fattispecie, significa che il legislatore non ha inteso attribuirle rilevanza ai fini della tassazione.

[12] In tal senso, G. DE CANDIA, La deducibilità dei canoni di leasing finanziario, in “Corriere Tributario” n. 19/2013, pagg. 1485 e ss, e E. MIGNARRI, I chiarimenti sulla disciplina del leasing, in “Il Fisco” n. 25/2013, pag. 1-3817.

[13] La spesa sarà fiscalmente deducibile ex art. 108, comma 3, del TUIR, vale a dire nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio.

[14] Ovviamente, nella misura stabilita dal legislatore in relazione al cespite ed al settore di attività.

[15] Ribadiamo che la sopravvenienza si computa come differenza tra il valore normale del bene ed il valore attuale, alla data della cessione, del prezzo di riscatto e dei canoni residui.

[16] Il Documento CNDCEC segue l’impostazione della Norma di comportamento AIDC, precisandone la portata in termini pratici. La Norma di comportamento AIDC affrontava la tematica solamente da un punto di vista teorico, senza offrire una soluzione concreta alla problematica in questione.

[17] Ciò segnala che i canoni di locazione finanziaria remunerano, oltre che il godimento del bene, anche il valore dello stesso.

[18] In realtà, senza dover effettuare calcoli complessi, è sufficiente far riferimento al piano di ammortamento del contratto di leasing, ove il valore attualizzato dei canoni residui e del prezzo di riscatto è rappresentato dall’importo del debito residuo alla data in cui avviene la cessione.

[19] Già la Norma di Comportamento AIDC richiedeva di dividere il prezzo di cessione in due parti, ciascuna delle quali da assoggettare ad un trattamento contabile differente. Essa però si limitava ad indicare alcuni fattori riferibili alle due componenti del corrispettivo, senza illustrare quali fossero i conteggi da effettuare ai fini di una corretta contabilizzazione. In particolare, secondo l’Associazione dei Dottori Commercialisti di Milano, la parte relativa al godimento del bene comprendeva 1) il maxicanone relativo alla durata residua del contratto, 2) il rateo di canone maturato alla data del trasferimento, 3) il differenziale tra tasso d’interesse utilizzato dalle parti per il calcolo del valore attuale dei canoni futuri e quello implicito del leasing, 4) la maggiorazione di prezzo riconosciuta per l’ottenimento immediato della disponibilità del bene, 5) il differenziale conseguente all’opportunità di smobilizzo immediato del bene; la parte riferita all’acquisto del bene includerebbe 1) la differenza tra valore economico del bene alla data di cessione e costo sostenuto al momento della stipula del contratto, 2) la quota capitale dei canoni già pagati. Per la determinazione del prezzo della transazione, non è però necessario prendere in considerazione tutti questi elementi: si pensi al differenziale tra il tasso di interesse usato dalle parti e il tasso implicito del leasing, il differenziale riconosciuto per l’opportunità di smobilizzo immediato del bene o per la possibilità di utilizzare da subito il bene oggetto del contratto. Come già affermato nella nota precedente, è infatti sufficiente far riferimento al piano di ammortamento del leasing.

[20] Adattato da Documento CNDCEC del 23 novembre 2011.

[21] Desta qualche perplessità il fatto che per la cessione del contratto di leasing da parte del locatario subentrato il Documento CNDCEC parli di plusvalenza/minusvalenza straordinaria, quando invece la medesima operazione di cessione posta in essere dal locatario originario genera sopravvenienza ordinaria.

[22] In tal senso, la R.M. del 7 aprile 1997, n. 57/E, la quale afferma che il leasing di aree non edificabili non può beneficiare del trattamento di esclusione da IVA previsto per la cessione di queste ultime ed è, quindi, soggetto al tributo con l'aliquota ordinaria. Secondo il Ministero, quanto previsto dall’art. 16 del D.P.R. 633/72 si applicherebbe solamente con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini IVA.

[23] Questo in base a quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate nella C.M. del 15 maggio 1996, n. 127/E, in merito al prestito d’uso di oro greggio effettuate nei confronti di aziende orafe.

[24] Come chiarito nella Circolare n. 8/E del 13 marzo 2009 in relazione alla cessione del contratto di leasing di un’autovettura. In particolare, il documento afferma che “qualora la cessione riguardi veicoli ad uso promiscuo, per

i quali è prevista la possibilità di portare in detrazione solo il 40 per cento dell’imposta relativa all’acquisto, la base imponibile sarà ridotta al 40% ai sensi dell’articolo 13, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, ancorché tale norma faccia letteralmente riferimento alle cessioni di beni per i quali la detrazione è stata ridotta in forza di previsioni normative di indetraibilità oggettiva. Ne consegue, altresì, che il cessionario del contratto di leasing potrà detrarre solo nella misura del 40% l’imposta a lui addebitata dal cedente e quella relativa ai canoni che pagherà successivamente all’acquisto ”.

[25] Ricordiamo, il Documento CNDCEC del 23 novembre 2011, la R.M. n. 212/E del 2007 e la Norma di Comportamento AIDC n. 141 del 2000.

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