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>> Anno 2015

Criteri per la determinazione delle rimesse bancarie revocabili.

di Giuseppe Rebecca
portale unijuris.it, aprile 2015

Il Tribunale di Pordenone, nella sentenza n. 242/15 del 17 marzo 2015, è intervenuto con una analisi molto dettagliata della questione della revocatoria delle rimesse. Questi i punti che caratterizzano la sentenza:

a) Fido

Con la nuova revocatoria il riferimento al fido non appare più coerente con l'esercizio di tale azione, come dottrina e giurisprudenza prevalentemente confermano. "Il Tribunale di Pordenone aderisce all'orientamento giurisprudenziale (a quanto consta, peraltro, ad oggi maggioritario) che considera oramai di fatto superata tale distinzione", (tra rimesse solutorie, e rimesse ripristinatorie) e reputandola operante solo sotto il vigore della normativa anteriore alla riforma che ci occupa. [...] La riforma in esame ha, invece, profondamente innovato la materia de qua. Essa ha, infatti, previsto espressamente, per la prima volta, la revocabilità delle "rimesse effettuate su conto corrente bancario" all'art. 67 comma 3° lettera b) l.fall., stabilendo gli specifici requisiti all'uopo necessari e non richiamando in alcun modo, quale ulteriore presupposto della funzione solutoria, la scopertura del conto; il che conduce a ritenere che l'unico dato che assume rilievo per definire la natura solutoria ai fini della revocatoria è costituito dalla riduzione consistente e durevole dell'esposizione debitoria del cliente verso la banca, a prescindere, insomma, dalla circostanza che la rimessa operi nell'ambito del fido o piuttosto extrafido (vedasi, in tema, Tribunale Udine citato)." (24/02/2011)

"Tale conclusione trova, del resto, conforto nell'art. 70 comma 3° l.fall. che, nell'individuare il limite massimo di revocabilità delle rimesse facendo riferimento al rientro della banca dall'esposizione massima verificatasi nel periodo sospetto, prescinde completamente dallo sconfinamento o meno dai limiti del fido, guardando piuttosto al flusso degli accreditamenti e degli addebiti."

Anche noi siamo per questa interpretazione che, come già detto, è maggioritaria.

b) Riduzione consistente

Vengono abbandonati i preventivi riferimenti a percentuali fisse, predeterminate, percentuali che invece ora si basano sull'andamento specifico del c/c, caso per caso. "La giurisprudenza più recente ha sostanzialmente abbandonato il criterio del parametro numerico percentuale fisso nella determinazione della consistenza delle rimesse [...] in favore dell'utilizzo del criterio dell'operatività media del rapporto". In definitiva, si segue il principio della sentenza di Milano del 25 maggio 2009, giudice dottor Roberto Craveia.

Nello specifico, si è fatta la media di tutte le rimesse (nessuna esclusa, e questo è

forse un limite, a nostro avviso, dell'analisi[1]) nel periodo sospetto.

E' stato inoltre determinato il saldo medio, post[2] rimessa (sommatoria di tutti i saldi

successivi ad ogni accredito divisi per il numero delle rimesse).

È stata così determinata un'incidenza media, tra importo medio delle rimesse e saldo

medio successivo, che nella fattispecie è risultata del 5%; tale percentuale è stata

applicata al saldo ante ogni rimessa, e solo le eccedenti sono state considerate

consistenti.

Nel quesito si fa riferimento anche ad una percentuale fissa rapportata al rientro (chiamato peraltro saldo debitore medio), criterio però poi abbandonato in corso di causa.

Condividiamo la determinazione di una percentuale caso per caso, in base appunto all'andamento specifico del conto corrente; non condividiamo però il riferimento al saldo post rimessa. Andava considerato ante rimessa, e questo in effetti è il criterio che è stato adottato in altra sentenza, sempre dello stesso Tribunale.

c) Riduzione durevole

Il requisito della durevolezza "viene riferito a rimesse che hanno inciso effettivamente sul saldo riducendo l'esposizione debitoria e che per un certo periodo, se non in modo definitivo, non sono state seguite da addebiti in grado di comprometterne la consistenza netta. La quantificazione della stabilità viene, poi, effettuata in relazione alla tempistica di giacenza delle rimesse, considerando durevoli quelle la cui persistenza temporale nel conto superi la persistenza media".

Il CTU ha determinato per ogni rimessa, a prescindere se consistente o meno, la durata media di persistenza, fino all'azzeramento, almeno così ci è parso di capire, e poi ha determinato la persistenza media, dividendo la sommatoria dei giorni di persistenza di ogni rimessa per il numero complessivo di rimesse totali. In questo modo, però, le rimesse non risultano ponderate, nel senso che una rimessa di importo limitato può avere una influenza elevata, mentre una rimessa di importo elevato può avere un'influenza limitata. Resta la questione degli addebiti, come sono stati considerati.

Sono state così considerate durevoli le rimesse solo, tra le consistenti, che hanno avuto una persistenza temporale nel conto superiore a quella media. E la durata media è stata quantificata in 44 giorni.

Tale impostazione pare in ogni caso agevolare la procedura: qualora, ad esempio, la analisi fosse stata effettuata sulle sole rimesse consistenti (e la loro persistenza), per definizione metà sarebbero poi state escluse in quanto non durevoli.

d) Art. 70 l.f.

L'art. 70 l.f. determina la sommatoria massima delle rimesse revocabili. Nella fattispecie l'importo che ne risulta è superiore al totale delle rimesse consistenti e durevoli, il che di norma non accade. Ciò è dovuto alla specifica determinazione della consistenza e durevolezza, alte, nella fattispecie. Consistenza e durevolezza più basse avrebbero comportato un risultato sensibilmente diverso.

e) Conoscenza dello stato di insolvenza

Nella fattispecie si erano riscontrati protesti, ipoteche giudiziali, mancato pagamento di rate di mutui chirografari con la stessa banca. L'insolvenza era quindi evidente.

f) Centrale rischi

Per completezza, si segnala anche che nelle conclusionali del fallimento viene chiesto al G.I., se del caso, di ordinare l'esibizione della documentazione, ex art. 210 cpc, da parte della Banca d'Italia relativamente alla Centrale dei Rischi e al Crif Spa di Bologna, per le informazioni e le segnalazioni inerenti la società fallita. In ogni caso risulta che quantomeno la Banca d'Italia fornisca sempre alla procedura la documentazione, in tempi brevi.



[1] II limite consiste nell'aver considerato anche rimesse di ridotto ammontare, e in ogni caso, ogni singola rimessa, anche nella stessa giornata e con la stessa tipologia di operazione. In effetti, per tipologia di movimentazione, più rimesse dello stesso giorno dovrebbero essere sommate.

Si pensi, ad esempio, all'utilizzo di un POS, in un negozio. Ci saranno moltissime operazioni, magari di limitati importi, nello stesso giorno. Nella fattispecie a nostro avviso tali rimesse vanno sommate, dipendendo la numerosità solo della tipologia del mezzo di pagamento effettuato. Ove i pagamenti fossero stati fatti per contanti, ad esempio, e l'intero incasso fosse stato versato in banca, ecco che si sarebbe trattato di una sola operazione. Non pare motivo sufficientemente valido poter variare la natura delle operazioni l'aver utilizzato mezzi di pagamento differenti.

[2] È stato considerato il saldo del conto post rimesse, e anche questo è un limite concettuale al conteggio, nel senso che la rimessa ha influenzato il saldo. Andava considerato il saldo ante rimessa. A nostro avviso, infatti, la consistenza è riferita al saldo in quel momento (in sostanza, il debito che la rimessa va a ridurre), non dopo la rimessa stessa (quindi, considerando il debito già ridotto).

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