Manutenzione degli immobili: nuovo tetto spesabile nell’esercizio
di Giuseppe Rebecca
Il Sole 24 ORE- 12 maggio 2016
La sentenza della Cassazione 7885 del 20 aprile 2016 (sezione quinta) fa un po' di chiarezza sulla deducibilità delle spese di manutenzione. Il caso, datato, riguardava tra l'altro la possibilità di dedurre integralmente nell'esercizio le spese di manutenzione straordinarie, ove non capitalizzate, sotto l'aspetto contabile. Si trattava di spese per il rifacimento del tetto del capannone di proprietà dell'impresa, oltre che spese di manutenzione di uno stampo produttivo.
La Cassazione ha detto sì: si possono dedurre le spese di manutenzione spesate a conto economico, anche se straordinarie. L'unico requisito richiesto dal fisco è il rispetto comunque della limitazione del 5% del costo complessivo. L'articolo 102, comma 6 del Tuir stabilisce che le spese di manutenzione, riparazione, trasformazione e ammodernamento dei beni strumentali all'esercizio dell'impresa, qualora non siano imputate a incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili. Quindi piena adesione al criterio contabile, salvo la verifica della capienza del 5 per cento. E in effetti così si era comportata l'impresa.
Al di là della questione civilistica, sotto l'aspetto fiscale la soluzione pare inoppugnabile. Per restare nel campo delle spese di manutenzione straordinarie, anche un'altra sentenza della Cassazione, sempre della sezione quinta, la 383 del 13 gennaio 2016. Il caso esaminato riguardava la corretta imputazione di spese di manutenzione straordinarie su beni di terzi, detenuti in locazione . L'impresa aveva capitalizzato tali spese, e imputate al conto economico in base alla durata residua del contratto di locazione. Non aveva tenuto conto del periodo di possibile rinnovo del contratto di locazione. La sentenza, la prima in merito, a quanto pare, è stata tranchant; si tiene conto del solo periodo di durata iniziale, se così ha fatto l'impresa, contabilmente. L'amministrazione finanziaria si era da tempo invece pronunciata per la necessità di tenere conto del possibile rinnovo contrattuale ( tra l'altro, risoluzioni 400/1983 e 2980/1982).