La nuova consecuzione delle procedure e la revocatoria fallimentare
di Giuseppe Rebecca
Il Fallimentarista, 5 giugno 2013
Il decreto “Sviluppo” (D.L. 83/2012 convertito, con modifiche nella Legge 134 del 7 agosto 2012) all’art. 69-bis, comma 2 è intervenuto in modo che riteniamo risolutivo sulla questione della consecuzione delle procedure.
Così precisa tale secondo comma:
“Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”.
In definitiva, è stato previsto normativamente quanto già la maggior dottrina e la giurisprudenza prevalente avevano inteso.
Nel caso di consecuzione di procedure, e quindi nel caso in cui a un concordato faccia seguito una dichiarazione di fallimento, i termini per la revocatoria fallimentare si riferiscono alla prima procedura, e più precisamente alla pubblicazione della domanda di concordato preventivo .
È stata utilizzata l’espressione “termini” che invero potrebbe essere considerata incongrua; infatti, più che di termini, si tratta di tempi, di riferimenti temporali. Ma non c’è dubbio alcuno che si volesse fare riferimento proprio al periodo, in quanto gli articoli esplicitamente richiamati si riferiscono a un periodo, non a un termine.
Ci si può chiedere cosa succeda nel caso in cui il fallimento non faccia seguito alla procedura di concordato preventivo senza soluzione di continuità, nel senso che la procedura, ad esempio, non sia omologata, ma il fallimento sia dichiarato solo successivamente, magari anche dopo parecchio tempo.
Vista la norma, si applicherà il principio della consecuzione? Dal tenore letterale della norma si può ritenere di sì, anche se sul punto potrebbero essere presentate tesi discordi.
Ad ogni buon conto, con la nuova norma trova anche applicazione pratica la previsione della decadenza dall’esercizio della causa di revocatoria.
Ricordiamo infatti che per i fallimenti dichiarati dal 16 luglio 2006 la decadenza per l’esercizio dell’azione revocatoria è fissata in 3 anni (precedentemente 5 anni) dalla dichiarazione del fallimento e comunque 5 anni dall’atto.
Ora si è chiarito, da un punto di vista pratico, quando potrebbe verificarsi questa applicazione del maggior termine. Con la consecuzione delle procedure la norma trova così piena applicazione.