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Fabbricati da demolire, il fattore tempo decisivo per le richieste di rimborso

di Giuseppe Rebecca
Norme&TributiPlus Fisco  / Il Sole 24 ore - 10 agosto 2020 

La circolare 23/E/2020 fa dietrofront sul tema dei fabbricati da demolire. Ricordiamo come, a seguito di una risposta a un interpello proposto da un contribuente, l'Amministrazione Finanziaria avesse ritenuto nel 2008 (risoluzione 396/E/2008) le cessioni di immobili da abbattere cessioni assoggettabili ad Irpef, essendo di fatto equiparate alla cessione di terreni edificabili. Da qui il via ad un gran contenzioso che ha visto lo scontro tra contribuenti, i quali avevano ceduto un fabbricato da demolire, e l'agenzia delle Entrate, che continuava invece a riqualificare tali atti come cessione di terreno edificabile.

Ci sono voluti 12 anni e oltre 20 sentenze di Cassazione che bocciavano questa particolare tesi per far fare marcia indietro all'Amministrazione finanziaria. È opportuno ricordare una specifica interrogazione parlamentare sul punto fatta alla Camera che ha avuto come risposta, il 31 luglio 2014, la conferma del corretto operato degli Uffici. Disattendendo quanto sostenuto dalla Cassazione fino ad allora (quattro sentenze univoche ritenute evidentemente dall'Amministrazione Finanziaria di nessun conto). Invero nel frattempo c'era anche stata una sentenza di Cassazione a favore dell'agenzia delle Entrate (7613 del 2 aprile 2014)

Nella risposta a tale interrogazione è stato anche confermato che ai fini delle imposte indirette il trattamento fiscale da applicare è quello specifico per il bene trasferito (fabbricato) il che non era peraltro messo in discussione, mentre ai fini delle imposte dirette si conferma l'impostazione «cessione di area». Ma c'è una precisazione alquanto significativa, nella risposta: «Tenuto conto delle argomentazioni sviluppate dall'Agenzia, questo ministero si riserva di seguire i futuri sviluppi giurisprudenziali, monitorandone attentamente l'andamento». Dopo le quattro sentenze del 2014 (4130,15629,15630,156319), ci sono state due sentenze contrarie alla tesi dei contribuenti nel 2015 (12.294 e 16.983), seguite però da oltre 20 sentenze, tutte favorevoli. La più recente è la 15187 del 16 luglio 2020.

Finalmente ora questa chiara marcia indietro. E cosa ne sarà per i contribuenti che, ligi alle disposizioni, hanno nel frattempo pagato? Anche per quelli che hanno seguito quel tortuoso suggerimento, in caso di vendita a prezzo inferiore al periziato? Questi contribuenti hanno assoggettato ad imposta il plusvalore derivante dal confronto costo fiscalmente riconosciuto (magari rivalutato) e prezzo di vendita.

Le imposte pagate in sede di dichiarazione dei redditi e/o in sede di affrancamento possono essere richieste a rimborso entro 48 mesi dal pagamento. Qualora fossero già state richieste a rimborso, nel silenzio da parte degli uffici, trascorsi almeno 90 giorni dalla presentazione della domanda, si potrà presentare ricorso alla competente Commissione tributaria entro i normali termini prescrizionali, dieci anni dall'effettuato pagamento. Fino a qui la procedura appare abbastanza semplice. E a rimborso si dovranno richiedere non solo le imposte, ma anche i costi sostenuti per la stima effettuata, qualora il bene sia stato affrancato.

Per gli atti pendenti, si avrà l'annullamento, che ben dovrebbe essere richiesto dalla stessa Amministrazione Finanziaria, restando peraltro aperta la questione delle spese sostenute dai contribuenti.

Quid juris qualora il termine dei 48 mesi fosse invece scaduto? Potrebbe essere sostenuto che si rientra nella fattispecie dell'indebito oggettivo, ex articolo 2033 del Codice civile, e considerare i termini prescrizionali con decorrenza dalla emanazione della circolare rettificativa, e quindi dal 29 luglio? È da quel momento infatti che l'amministrazione finanziaria dichiara di non perseguire più l'orientamento precedentemente esposto.

La Cassazione (sentenza 11456/2011) ha specificato che nell'ordinamento tributario, la presenza di un particolare regime speciale (istanza di rimborso da presentare entro il termine di 48 mesi) preclude in linea di principio l'applicazione della disciplina prevista per l'indebito di diritto comune, ma nella fattispecie il diritto al rimborso è sorto solo ora, con il revirement della stessa amministrazione finanziaria. Giusto ricordare, per assimilazione, Cassazione a Sezioni Unite (13676/2014) la quale ha dichiarato che la dichiarazione di incompatibilità comunitaria non può interferire con le regole generali. Si trattava della determinazione del dies a quo, se coincidente con la data dell'indebito pagamento oppure con quella della sentenza dichiarativa del contrasto della norma interna. Si ha anche Cassazione 20526 del 6 settembre 2013 (il caso riguardava l'Iva) secondo la quale il dies a quo non può essere fatto coincidere con la data di emissione di risoluzioni o circolari dell'amministrazione finanziaria interpretative delle norme tributarie, essendo tali atti interni certamente inidonei ad avere una rilevanza per la tutela di un diritto. Affermazione che non possiamo condividere, soprattutto nel caso specifico, essendo il caso caratterizzato da un pagamento effettuato proprio ed esclusivamente su una specifica interpretazione dell'agenzia delle Entrate, poi decaduta. D'accordo che non si è trattato di specifiche norme, quanto piuttosto di interpretazione di norme, ma se passasse il principio che le interpretazioni ministeriali non hanno alcuna rilevanza (di diritto), e il contribuente che vi si adeguasse non sarebbe meritevole di tutela, si sminuirebbe in modo rilevante tutta la costruzione del sistema. Il tema è indubbiamente interessante, e merita un giusto approfondimento.

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