Denaro, gioielli, mobili e opere d’arte nella successione
di Giuseppe Rebecca
commercialistatelematico.com - 17 marzo 2020
Premessa
Denaro, gioielli mobili e opere d’arte sono tassati, nella successione, ancorchè in modo diversificato , come vedremo .
Ne tratta l’articolo 9 del T.U.S. (D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346) , comma 2:
“ Si considerano compresi nell’attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile non ne risulti l’esistenza per un importo diverso.
Preliminarmente è da fare una osservazione , relativamente alla franchigia ( che per il coniuge ed in linea retta al momento è di euro 1.000.000 ) : la si deve detrarre , dal conteggio ( Cass. n. 8191/2011). [1]
Su questo punto può essere utile una esemplificazione:
eredità devoluta da un genitore a due figli per un valore complessivo di 2.200.000, cui aggiungere denaro, gioielli e mobilia dichiarati per 10.000.
Presunzione di denaro per un ammontare complessivo di Euro 20.000 (2.200.000 – 1.000.000 x 2 = 200.000 x 10%). Superiore quindi a quanto dichiarato, che a questo punto risulta del tutto ininfluente (Cass. n. 4751/2008).
L’entità della presunzione può essere diversa per ciascun erede, dipendendo dalla quota e franchigia personali.
I valori
La Cassazione (sentenza n. 4751 del 25 febbraio 2008) è intervenuta in un caso di qualche bene di cui all’art. 9 del T.U.S. dichiarato: “il valore presunto di tali beni comprende anche quanto eventualmente dichiarato dal contribuente, con la conseguenza che è illegittima la pretesa del fisco di calcolare la percentuale presuntiva del dieci per cento sull’attivo ereditario, dopo avere aggiunto il valore dichiarato dall’erede per denaro, gioielli e mobilia. In presenza, pertanto, di un valore dichiarato inferiore a quello presunto, l’imposta principale di successione deve essere sempre calcolata, per quanto riguarda i beni mobili, sul valore presunto, mentre l’imposta complementare deve essere liquidata sulla differenza tra valore presunto e quello dichiarato”.
Ma la presunzione de quo è relativa e che, per quanto riguarda la redazione dell’inventario, è necessario soltanto che il predetto documento abbia tutti i requisiti sostanziali e formali richiesti dal codice civile e dal codice di procedura civile. Pertanto non è necessario che la redazione dello stesso sia preceduta dall’apposizione dei sigilli. L’inventario dovrà essere compilato con l’osservanza delle norme prescritte dall’articolo 775 c.p.c. e dovrà contenere la esatta descrizione di tutti i beni (denaro, gioielli e mobili) di appartenenza del de cuius.( Ris. Agenzia delle Entrate n. 212/1995 ) .
Una osservazione importante : qualora il valore dichiarato dei beni indicati all’art. 9 T.U.S. dovesse risultare superiore a quello presuntivo, la base imponibile sarà costituita dall’importo dichiarato. ( Cassazione n 31086 del 5 dicembre 2019 ) .
Ma c’è una deroga ; tale presunzione non si applica qualora l’esistenza dei suddetti beni risulti, per un importo diverso (e inferiore dal 10% dell’asse), da inventario analitico redatto a norma dell’articolo 769 e seguenti del c.p.c..
Il denaro
Per quanto concerne la definizione di denaro, la Cassazione (n. 8191/2011, che ha cassato C.T.R. Lazio del 13/01/2005) ( e anche Cass. n. 8198/2011) ha stabilito che la stessa non ricomprende il saldo attivo del conto corrente, in quanto lo stesso rappresenta “l’ammontare del credito di cui il cliente può disporre in ogni momento. Come tale concorre alla costituzione dell’attivo ereditario in sé e per sé”. Quindi il saldo del c/c non rientra nella presunzione del denaro ed è considerato a sé stante.
I gioielli
Mentre, relativamente ai gioielli, si devono intendere “ quelli di ornamento e non di commercio o di investimento “ ( sentenza n. 6684 del 16 ottobre 1990, Commissione Tributaria Centrale , sez. xx ) ; non vi sono ricomprese le monete preziose e i lingotti .
I mobili
Per quanto concerne la mobilia, vale la previsione di legge ; l’art. 9, c 3 del DLGS 346/90 ( TUS ) così precisa : “ Si considera mobilia l’insieme dei beni mobili destinati all’uso o all’ornamento delle abitazioni, compresi i beni cultirali non sottoposti a vincolo di cui all’art. 13 “.
Rientrano quindi nella voce mobilia anche le opere d’arte, purchè siano custodite nelle abitazioni private. Il regime agevolativo non sarà invece applicabile qualora la collezione sia collocata in luoghi diversi dalle private abitazioni , e quindi in caveau, depositi ecc. In tali casi, infatti, si applicherà l’imposta sulle successioni con le ordinarie aliquote sul valore di mercato delle opere stesse , e non sulla base della presunzione del 10% dell’asse ereditario netto .
I beni vincolati
I beni culturali vincolati ( D.Lgs 42/2004 ) sono invece esclusi dall’attivo ereditario se già sottoposti al vincolo previsto da tale normativa. E alla condizione che siano stati assolti i conseguenti obblighi conservativi e di protezione ( art.13 D.Lgs 346/90 ). In questo particolare caso l’erede o il legatario deve presentare l’inventario di tali specifici beni, e fornirne una descrizione particolaraggiata, oltre ad ogni possibile notizia idonea alla loro identificazione, alla Sovraintendenza per i Beni Cultrali e Ambientali, che potrà così attestare per ogni singolo bene l’esistenza o meno del vincolo, come pure l’assolvimento degli obblighi.
Il vincolo di interesse storico deve comunque in ogni caso preesistere al decesso del de cuius. Si ricorda che per tali beni l’alienazione entro un quinquennio dall’apertura della successione , la tentata esportazione non preventivamente autorizzata, come pure il mancato assolvimento degli obblighi di conservazione da parte del successore, comportano l’inclusione delle opere nell’attivo ereditario , com cpmseguente applicazione dell’imposta . Le opere d’arte tassabili devono essere dichiarate per il valore venale in comune commercio.
Conclusione
In estrema sintesi si può affermare che se non si dichiara nulla, vale la presunzione del 10% sul netto ereditato ( attività meno passività ) , al netto della franchigia. Se si dichiara di meno del 10% , serve un inventario, altrimenti vale sempre il 10%. Se si dichiara di più, vale quanto dichiarato .
Beni culturali vincolati, esclusi , mentre sono da considerare , in aggiunta alla previsione del 10%, conti correnti, titoli , monete d’oro , lingotti e opere d’arte non presso la propria abitazione
[1] Cassazione n. 31806 del 5 dicembre 2019
Premesso che l’attivo ereditario è costituito da tutti i beni ed i diritti che formano oggetto della successione, esclusi quelli specificatamente esentati dall’imposta, la norma di cui all’art.9 D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 stabilisce che denaro, gioielli e mobilia si presumono compresi nell’attivo “ per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore “. Tale norma deve essere interpretata nel senso che il valore presunto comprende anche quanto eventualmente dichiarato dal contribuente, con la conseguenza che è illegittima la pretesa del fisco di calcolare la percentuale presuntiva del 10% sull’attivo ereditario, dopo aver aggiunto il valore dichiarato dall’erede per denaro, gioielli d mobilia; in presenza pertanto di un valore dichiarato inferiore a quello presunto, l’imposta principale di successione deve essere sempre calcolata. Per quanto riguarda i beni mobili, sul valore presunto , mentre l’imposta complementare deve essere liquidata sulla differenza fra il valore presunto e quello dichiarato ( Cass. 25.2.2008 n.4751 ). Si deve quindi ritenere illegittima la pretesa del fisco di calcolare la percentuale presuntiva del dieci per cento sull’attivo ereditario alla luce di importi dichiarati superiori alla suddetta percentuale.