Le anticipazioni bancarie nel concordato preventivo nel correttivo
di Giuseppe Rebecca
commercialistatelematico.com - 26 novembre 2020
Il cosiddetto “correttivo” al codice della crisi, noto dallo scorso febbraio in bozza, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2020. Si tratta del Decreto Legislativo n. 147 del 26 ottobre 2020. Qui analizziamo un aspetto particolare di questo correttivo, che riguarda le anticipazioni bancarie nel concordato preventivo.
Anticipazioni bancarie nel concordato preventivo: giurisprudenza
Nelle procedure di concordato preventivo, la possibilità per gli istituti di credito di effettuare la compensazione al momento del successivo pagamento fatto dal cliente del correntista, a suo tempo anticipato dalla banca, è questione controversa.
C’è giurisprudenza di Cassazione in un senso e nell’altro: da ultimo, per la NON applicabilità del patto di compensazione, Cass. n. 22277/2017 e n. 10548/2009; per l’applicabilità invece del patto di compensazione, Cass. n. 11524/2020 e n. 10091/2019.
Per casi sorti dopo la variazione dell’alt. 169 bis LF, e quindi dopo 1’11 settembre 2012, si ha solo la recente sentenza n. 11524 del 15 giugno 2020, sentenza che si è pronunciata per la compensabilità.
Si tratta di una sentenza che ha pronunciato un principio di diritto ex art 363 c.p.c., ancorché il caso sottoposto all’esame fosse stato dichiarato inammissibile.
Una curiosità, su tale sentenza: il relatore, a presunto supporto della tesi dottrinaria avanzata, si intrattiene su quello che allora era solo una bozza di un decreto correttivo.
L’intervento del correttivo sulle anticipazioni bancarie
Per il futuro, il recente decreto correttivo (D.Lgs n. 147/2020) interviene sulla questione incassi da parte della banca su anticipazioni fatte ante la presentazione di una procedura di concordato preventivo all’art. 15, variando in modo particolarmente significativo l’art. 97 del decreto legislativo n. 14/2019.
Sono dichiarate innanzitutto inefficaci eventuali patti contrari alla prosecuzione di contratti ancora ineseguiti o non completamente eseguiti, aggiungendo il comma 14.
La norma pone una precisa limitazione temporale alle operazioni di anticipazione compiute nel periodo compreso tra i 120 giorni prima del deposito della domanda di concordato preventivo e la notificazione della sospensione o dello scioglimento del contratto. Solo queste potranno essere legittimamente compensate.
Potrebbe trattarsi di una impostazione eccedente la legge delega, che non aveva assolutamente previsto soluzioni di questo tipo.
La relazione Illustrativa dà atto delle diverse tesi fino ad ora sostenute e segnala come la norma disponga, al fine di sanare i contrasti, di sposare la tesi delle prestazioni non ancora del tutto eseguite.
Applicabilità della nuova normativa
Si tratta in ogni caso di disposizioni nuove, tra l’altro applicabili solo con riferimento ad un preciso e limitato lasso temporale, e conseguentemente, come si è già anticipato, si è per la tesi della novità, non certamente della interpretazione autentica.
La norma varrà solo per il futuro, non certamente per il passato. Aver considerato compensabili gli incassi successivi solo se ed in quanto derivanti da operazioni di anticipazione effettuate in un determinato lasso temporale, aver posto questa condizione specifica, sta a significare che si tratta di una norma del tutto nuova, e pertanto inapplicabile al pregresso.
E a maggior ragione nemmeno applicabile in via analogica, trattandosi appunto di norma del tutto nuova e con certi specifici requisiti.
La compensazione sarà possibile solo per determinate anticipazioni, e questo sta a significare, a nostro avviso, che oggi, in mancanza di una norma specifica, tale compensazione non pare poter essere effettuata. E questo al di là della sentenza n 11524/2020.
Il codice della crisi dovrebbe entrare in vigore l’1 settembre 2021, anche se da sempre più parti se ne prevede l’accantonamento o comunque un sostanziale rifacimento; le variazioni relative alle anticipazioni nel concordato preventivo avranno la stessa decorrenza.
Come segnalato, si tratta però di variazioni che a nostro avviso eccedono la legge delega.
Nessuna indicazione in merito era stata data, dal legislatore, e quindi si tratta di una previsione priva dei necessari presupposti, e conseguentemente inapplicabile.
E in ogni caso non può certamente essere considerata di natura interpretativa.