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Concordato preventivo, anticipazioni bancarie con restyling per il futuro

di Giuseppe Rebecca
Il quotidiano del fisco / Il Sole 24 ore - 14 gennaio 2020 

Come trattare gli incassi effettuati dagli istituti di credito nei confronti di debitori dell’impresa in seguito ad anticipazioni bancarie corrisposte ante presentazione della domanda di concordato preventivo? Si tratta di un tema molto dibattuto e di non univoca interpretazione, né da parte della dottrina né della giurisprudenza. La banca che incassa il credito post presentazione della domanda di concordato, in presenza di un patto di compensazione, potrà legittimamente trattenere tale importo?

La risposta, come anticipato, non è univoca. Abbiamo delle sentenze della Corte di Cassazione, ma sono tutte riferite a casi sorti prima della variazione normativa apportata con l’articolo 169-bis della legge fallimentare, e quindi ante 11 settembre 2012 . Tale articolo ha introdotto una disciplina specifica per i contratti in corso nel concordato preventivo . La Cassazione, sentenza 22277/2017, ha sostenuto la tesi della non compensabilità, con obbligo quindi, da parte della banca, di restituire quanto successivamente incassato. In senso conforme, le pronunce 10548/2009 e 578/2007. Nello stesso senso anche decine di corti di merito, la più recente, Tribunale di Treviso, 20 giugno 2019.

Con sentenza 10091 del 10 aprile 2019 la Cassazione si è però pronunciata in senso contrario, e quindi nel senso della possibilità di compensare quanto incassato con il maggior credito. Invero si tratta di una sentenza che a nostro avviso è andata obiter dictum, essendo la materia trattata del tutto differente ( incasso di titoli trattenuto in funzione di un mandato). Nello stesso senso, precedentemente, le pronunce 3336/2016 e 17999/2011.

Ora abbiamo il Codice della crisi d’impresa (Dlgs 14/2019), che ne tratta all’articolo 97, ma soprattutto la bozza di decreto correttivo resa nota questo gennaio, che ne tratta all’articolo 14 . In buona sostanza la fattispecie è considerata come contratto ancora non completamente eseguito, e il decreto correttivo autorizza gli istituti di credito di trattenere gli importi incassati post presentazione della domanda di concordato preventivo da parte della impresa finanziata. Unica condizione è che le anticipazioni siano state fatte nel periodo compreso tra i 120 giorni anteriori alla presentazione della domanda di concordato e la notifica della sospensione/scioglimento del contratto. Tutto questo per le procedure richieste dal 15 agosto 2020 (il decreto correttivo erroneamente parla del 14 agosto). Per quelle precedenti, si applicheranno le vecchie norme, anche se, come si è visto, le interpretazioni non sono consolidate.

Si potrà considerare interpretativa, la nuova disposizione, e quindi applicarla anche a procedure sorte ante 15 agosto 2020? Posto che la norma non si qualifica come interpretazione autentica, la stessa sua formulazione lascia intendere che ciò non sarà possibile.

Questo per due motivi. Il primo è che si tratta di una disposizione specifica, nuova, ben determinata. Ma soprattutto c’è una seconda motivazione, ed è il limitato riferimento temporale di applicabilità. Se la norma si applica solo ad anticipazioni effettuate nel periodo compreso tra i 120 giorni ante domanda di concordato e la notifica della sospensione/scioglimento, questo significa del tutto chiaramente che si tratta di una nuova disposizione. Quindi non si potrà applicare a procedure sorte ante il 15 agosto 2020. Certo, avrà una possibile influenza interpretativa, questo sì, visto che attualmente non si è ancora formata una giurisprudenza consolidata, ma la norma non si potrà applicare tout court.

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