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Donazione, azione di riduzione e restituzione

di Giuseppe Rebecca
Summa, N. 229-230 - settembre / ottobre 2006

La legge n. 80/2005 di conversione del cosiddetto “decreto legge sulla competitività” (D.L. n. 35/2005) ha rappresentato una svolta epocale nel diritto delle successioni ereditarie: in nome di una ritenuta prevalente sicurezza dei traffici giuridici dei beni di provenienza donativa, infatti, sono stati accantonati principi secolari a tutela dei più stretti congiunti del defunto.

In questo articolo tratteremo delle novità introdotte dalla L. 80/2005 (norma entrata in vigore il 15 maggio 2005) riguardanti la donazione e le azioni di riduzione e di restituzione ad essa relative.

Inquadramento civilistico

La legge riserva al coniuge, ai figli legittimi e naturali e agli ascendenti legittimi (c.d. legittimari) una parte determinata del patrimonio del defunto (c.d. quota di legittima). L’individuazione della quota di legittima costituisce l’operazione fondamentale attraverso la quale la norma civilistica (art. 556 c.c.) tutela la posizione del legittimario.

Ciò avviene non solo con riguardo all’asse ereditario, ovvero all’insieme dei beni e dei diritti di cui il de cuius è titolare al momento dell’apertura della successione (c.d. relictum), bensì anche al c.d. donatum, ovvero al valore complessivo dei beni e dei diritti di cui il de cuius abbia disposto in vita a titolo di donazione.

Sommando relictum a donatum si ottiene il valore della “massa fittizia”, cioè l’importo sul quale si calcolano la quota disponibile e la quota di legittima; quest’ultima rappresenta la quota del patrimonio ereditario necessariamente riservata ai legittimari. Al fine di assicurare che la quota di legittima sia effettivamente acquisita dai legittimari, il codice civile (artt. 553-564 c.c.) prevede delle azioni, tra loro connesse e consequenziali (azione di riduzione e restituzione), dirette alla reintegrazione della quota riservata ai legittimari, se intaccata da disposizioni testamentarie o da donazioni lesive effettuate in vita dal de cuius (sia di beni mobili, sia di immobili).

Vediamo in sintesi le due azioni:

A) AZIONE DI RIDUZIONE: azione personale che rende inefficaci le donazioni (o le disposizioni testamentarie) compiute dal de cuius in pregiudizio delle ragioni del legittimario;

B) AZIONE DI RESTITUZIONE: se e solo se il legittimario, vittorioso nell’azione di riduzione, non trova capienza nel patrimonio di chi per donazione (o testamento) ha ricevuto beni per valore superiore alla quota disponibile, egli può rivolgersi all’attuale proprietario dei beni donati e pretenderne la restituzione.

Le donazioni effettuate in vita dal defunto si possono ridurre solo se il legittimario escluso o leso non trova di che soddisfare il suo diritto su quanto il de cuius ha lasciato alla sua morte.

Qualora si agisca in riduzione, innanzitutto si riducono le disposizioni testamentarie che eccedono la quota di cui il defunto poteva disporre, successivamente si riducono le donazioni partendo dall’ultima che ha provocato la lesione e via via risalendo a quelle precedenti. L’azione di riduzione può essere esercitata solo dopo la morte del de cuius; il futuro legittimario non può rinunciare a tale diritto finché vive il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il proprio assenso alla donazione (art. 557 c.c.).

Termini di prescrizione

L’azione di riduzione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale. Secondo giurisprudenza costante, se la lesione del legittimario deriva da donazione il termine di prescrizione decorre dalla data di apertura della successione (da ultimo, Cass. 20644/2004). Solo da questo momento, infatti, può essere fatto valere, ai sensi dell’art. 2935 c.c., il diritto del legittimario a vedersi riconosciuta la propria quota di legittima.

L’azione di riduzione può estinguersi, oltre che per prescrizione, anche per rinuncia del legittimario. L’avente diritto alla quota di legittima, infatti, una volta intervenuta la morte del donante, può rinunciare ad intraprendere l’eventuale azione di riduzione.

N.B.: Problemi di individuazione del termine a quo possono invece porsi con riferimento alla lesione della quota legittima ricollegabile a disposizioni testamentarie. In tale caso, esistono tre diversi orientamenti giurisprudenziali:

a) il termine decorre dalla data di apertura della successione (Cass. 11809/1997);

b) il termine decorre dalla data di pubblicazione del testamento (Cass. 5920/1999);

c) il termine decorre dalla data di accettazione dell’eredità da parte del chiamato (Cass. 20644/2004).

Le azioni di riduzione e di restituzione ante L. 80/2005

Prima della L. 80/2005, l’azione di riduzione (e l’eventuale successiva azione di restituzione) poteva essere esperita dal legittimario leso su ogni donazione compiuta dal donante nel termine ordinario di prescrizione (10 anni) decorrente dalla data di apertura della successione. Se, infatti, il legittimario leso dalla donazione, una volta esperita con successo l’azione di riduzione, non trovava soddisfacimento pieno nel patrimonio del donatario per conseguire il valore della quota di legittima spettantegli, egli poteva soddisfarsi direttamente sui beni donati pretendendone la restituzione da parte di chi, nel frattempo, ne fosse divenuto proprietario. In tale ipotesi, chiunque si fosse trovato nella titolarità dei beni donati avrebbe potuto essere coinvolto nella vicenda giudiziaria originata dalle pretese del legittimario leso dalla donazione nei confronti del donatario. Ed è evidente che il terzo acquirente di beni di provenienza donativa, convenuto con l’azione di restituzione per incapienza del patrimonio del donatario, difficilmente trovava soddisfazione del proprio credito di regresso verso il suo dante casua, vale a dire il donatario.

Il diritto di provenienza donativa acquistato era quindi sempre a rischio di essere pregiudicato in nome di un interesse e di una tutela riservati per legge ai legittimari, almeno sino al decorso del termine di prescrizione dell’azione di riduzione.

Le novità della L. 80/2005

Con la L. 80/2005 (in vigore dal 15 maggio 2005) sono state introdotte alcune novità di portata rilevante riguardanti proprio la tutela degli acquirenti di beni di provenienza donativa.

Di seguito, si evidenziano le principali modifiche previste dalle nuove disposizioni.

1) l’azione di restituzione (azione reale conseguente all’azione di riduzione) può essere esperita dal legittimario leso o escluso solo se non sono decorsi 20 anni dalla donazione. Qualora i 20 anni siano invece trascorsi, non vi è alcun rimedio per il legittimario vittorioso nell’azione di riduzione, se il patrimonio del donatario è incapiente per soddisfare i crediti del legittimario stesso;

2) se l’azione di riduzione è domandata dopo 20 anni dalla trascrizione della donazione (e il bene viene recuperato), le ipoteche e i pesi (ad es. l’usufrutto) restano efficaci, fermo però restando “l’obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni” (art. 561 c.c.), e sempre che la domanda di riduzione sia stata proposta entro 10 anni dall’apertura della successione; se, invece, l’azione di riduzione viene esperita entro 20 anni dalla donazione e risulta vittoriosa il bene recuperato dal legittimario rimane libero da pesi e ipoteche (c.d. effetto purgativo dell’azione di riduzione [1]);

3) affinché il termine di 20 anni dalla donazione non pregiudichi i diritti degli stretti congiunti del donante e la sua decorrenza sia quindi sospesa, è consentita al coniuge e ai parenti in linea retta (art. 563 c.c., come modificato dalla L. 80/2005) la c.d. opposizione stragiudiziale alla donazione : essi possono infatti notificare al donatario e ai suoi aventi causa e trascrivere nei pubblici registri un atto stragiudiziale ( cioè non proposto avanti al giudice) di opposizione alla donazione. In tale modo è sospeso il termine ventennale previsto per la donazione; l’opposizione perde effetto se non viene rinnovata prima che siano trascorsi 20 anni.

Fermo restando quindi il limite di prescrizione decennale, la L. 80/2005 ha introdotto un nuovo ed ulteriore termine ventennale, decorrente dalla trascrizione della donazione, entro il quale il legittimario può esercitare l'azione di riduzione per ottenere la restituzione dei beni donati. Trascorsi 20 anni dalla donazione, infatti, il legittimario che non trovi nel donatario un patrimonio sufficiente a ripristinare la propria quota di legittima, non può avanzare più alcuna pretesa nei confronti di un eventuale terzo cui sia pervenuto il bene dal donatario.

La nuova disposizione agevola così la circolazione dei beni oggetto di donazione sui quali i legittimari lesi non possono più avanzare pretese nei confronti di terzi, se sono decorsi 20 anni dalla donazione e se non è intervenuta opposizione stragiudiziale alla donazione.

L’opposizione alla donazione era un atto sconosciuto nel diritto vigente e rappresenta la soluzione offerta dal legislatore alla minore tutela riconosciuta al legittimario.

Se prima della riforma, infatti, il legittimario per poter esperire l’azione di riduzione verso atti donativi compiuti in vita dal de cuius e lesivi della sua quota di legittima era soggetto esclusivamente al termine di prescrizione decennale che scattava dalla data di apertura della successione, in seguito alle novità della L. 80/2005 il legittimario si ritrova a dover fare i conti con l’ulteriore termine di 20 anni decorrente dalla donazione, decorso il quale egli potrebbe sì risultare vittorioso nell’azione di riduzione ma potrebbe non accedere alla successiva azione di restituzione.

Va sottolineato che l’eventuale rinuncia al diritto di opposizione, che permette il decorso del termine di 20 anni, non significa mai rinuncia all’azione di riduzione. Resta infatti fermo il divieto secondo cui i legittimari non possono rinunciare all’azione di riduzione finché vive il donante (art. 557 c.c.)[2].

NOVITA’ L. 80/2005 (entrata in vigore 15/05/2005)

1. L’azione di restituzione è esperibile dal legittimario entro e non oltre 20 anni dalla donazione, trascorsi i quali il proprietario del bene di provenienza donativa è al sicuro da ogni pretesa.

2. L’azione di riduzione vittoriosa, che abbia comportato la restituzione del bene e che sia stata promossa entro 20 anni dalla donazione, libera il bene da ogni peso o ipoteca di cui sia stato nel frattempo gravato.

3. L’opposizione stragiudiziale alla donazione sospende il decorso del termine dalla donazione; essa perde effetto se non rinnovata entro 20 anni.

5. Esemplificazioni sulle novità introdotte dalla L. 80/2005.

Di seguito, si forniscono alcuni esempi sugli effetti che le nuove disposizioni avranno in materia di donazioni.

A) Un padre effettua una donazione a favore del figlio nel 2006. Il donante muore nel 2030 (24 anni dopo la donazione); si apre la successione. La moglie (legittimaria) è lesa nella sua quota di legittima. Decide quindi di esperire azione di riduzione (entro 10 anni dalla data di apertura della successione) nei confronti del figlio (donatario); l’azione della madre risulta vittoriosa ma il patrimonio del figlio non è sufficiente per soddisfare il credito della legittimaria, in quanto lo stesso figlio nel frattempo ha alienato il bene ricevuto in donazione ad un terzo. Essendo trascorsi più di 20 anni dalla donazione, nonostante l’azione di riduzione sia valida, la legittimaria non può vedersi restituito il bene o il corrispondente in denaro del bene dal terzo acquirente, il cui acquisto è quindi salvo da ogni pretesa.

B) Un padre effettua una donazione a favore del figlio nel 2006. Il donante muore nel 2016 (10 anni dopo la donazione); si apre la successione. La moglie (legittimaria) è parte lesa nella sua quota di legittima. Decide quindi di esperire azione di riduzione (entro 10 anni dalla data di apertura della successione) nei confronti del figlio (donatario) e la ottiene. Risulta però che il patrimonio del figlio sia incapiente per la quota di legittima della madre, in quanto lo stesso figlio ha alienato il bene ricevuto in donazione ad un terzo. Essendo trascorsi meno di 20 anni dalla donazione, la legittimaria, vittoriosa nell’azione di riduzione, può chiedere e ottenere la restituzione del bene dal terzo acquirente. Quest’ultimo potrà soltanto rivalersi sul donatario (figlio).

Tale bene (ad es. un immobile) una volta restituito è libero da ogni peso o ipoteca di cui sia stato nel frattempo gravato.

C) Un padre effettua una donazione a favore del figlio nel 2006. La moglie, sempre nel 2006, si oppone con atto stragiudiziale alla donazione trascritto nei pubblici registri: il termine di decorrenza per la donazione è sospeso fino al 2026. Nel 2026 l’opposizione non è rinnovata: solo in questo momento scatta il termine ventennale previsto per la donazione decorso il quale, da un lato è ancora esperibile l’azione di riduzione per dichiarare l’inefficacia dell’atto donativo (azione che se vittoriosa non libera però il bene da pesi e ipoteche), dall’altro non può più essere promossa l’azione di restituzione, in caso di infruttuosa escussione del patrimonio del donatario.

Nuova disciplina e norma transitoria

Cosa succede alle donazioni anteriori al 15 maggio 2005, data di entrata in vigore della L. 80/2005? La L. 80/2005 non ha previsto una norma transitoria.

Il Consiglio Nazionale del Notariato [3], auspicando un tempestivo e adeguato intervento del legislatore per una norma transitoria, ha ritenuto che “per tutte le donazioni, sia anteriori sia successive all’entrata in vigore della L. 80/2005, la stabilità dei diritti dei terzi è pienamente tutelata una volta decorsi i venti anni dalla donazione stessa (o, ai fini dell’art. 561 c.c., sua trascrizione)”.

Ciò significa che:

- donazioni anteriori al 15/05/2005 effettuate oltre 20 anni prima: il terzo acquirente di un bene di provenienza donativa è al riparo da ogni pretesa di restituzione da parte dei legittimari;

- donazioni anteriori al 15/05/2005 effettuate non oltre 20 anni prima: in tale caso, ai futuri legittimari conviene proporre, ovviamente ricorrendone i presupposti, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione per sospendere il termine di 20 anni dalla donazione (sempre, naturalmente che il donante sia ancora in vita e che ne ricorrano i presupposti);

- donazioni posteriori al 15/05/2005: ad esse si applica la nuova disciplina.

DONAZIONE STIPULATA DA OLTRE 20 ANNI RISPETTO ALLA L. 80/2005

(in vigore dal 15/05/2005)

DONAZIONE STIPULATA DA MENO DI 20 ANNI RISPETTO ALLA L. 80/2005

(in vigore dal 15/05/2005)

DONAZIONE POST L. 80/2005

(in vigore dal 15/05/2005)

AZIONE DI RIDUZIONE

(prescrizione: 10 anni dall’apertura della successione)

consentita

consentita

consentita

AZIONE DI RESTITUZIONE

non consentita

consentita se promossa entro 20 anni dalla donazione

consentita se promossa entro 20 anni dalla donazione

OPPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE ALLA DONAZIONE

non consentita

consentita se promossa entro 20 anni dalla donazione; sospende il termine

consentita, sospende il termine di 20 anni decorrenti dalla donazione; trascorsi 20 anni perde effetto se non rinnovata

Conclusioni

Molte sono le novità introdotte in materia di donazioni dalla novella in commento, accompagnate in particolare dalle perplessità sollevate dal mondo notarile sulla mancanza di una norma transitoria che stabilisse la sorte delle donazioni effettuate ante L. 80/2005.

Certamente il legislatore ha voluto accordare una maggiore tutela ai terzi acquirenti di beni provenienti da donazioni, limitando l’ampio raggio d’azione prima riservato ai legittimari. È tuttavia forte il timore che lo strumento dell’opposizione stragiudiziale alla donazione possa divenire un fatto automatico in grado di scoraggiare i potenziali terzi acquirenti.

In ogni caso, solo la prassi consentirà di verificare appieno l’efficacia e la validità dei nuovi termini e istituti introdotti.



[1] Studio n. 5809/C del Consiglio Nazionale del Notariato, approvato il 21/7/2005.

[2] Busani A., Successione ereditarie e donazioni – Novità, in La settimana fiscale n. 26/2005.

[3] Studio n. 5859/C del Consiglio Nazionale del Notariato, approvato il 9/9/2005.

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