Irap - Competenza per rimborsi e contenzioso
di Giuseppe Rebecca e Mariaelena Pontello
Il Fisco, N. 39/2004
Il soggetto competente in materia di rimborsi e contenzioso Irap varia anche in funzione del fatto che si sia in presenza o meno di leggi regionali e di convenzioni stipulate dalle regioni con l'Agenzia delle Entrate; così stabilisce il D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, norma istitutiva dell'imposta. Nel corso degli anni si è venuta a creare una situazione certamente non chiara con contribuenti che, per non sbagliare, hanno presentato le domande di rimborso, e i successivi ricorsi al silenzio-rifiuto, ad entrambi i soggetti, Agenzia delle Entrate e regione. L'Amministrazione finanziaria, con una nota del 17 giugno 2004 (nota n. 59871 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione centrale Normativa e Contenzioso, riportata in questo numero della Rivista, fascicolo n. 2), ha voluto chiarire la situazione resa più confusa anche a seguito di comportamenti di sedi territoriali dell'Agenzia che negavano la loro legittimazione passiva riguardo ai rimborsi e contenzioso Irap (1). Ora è pacifico che la competenza in merito è dell'Agenzia delle Entrate sia nel caso in cui non siano state emanate leggi regionali che regolano il tributo, sia nel caso in cui le leggi regionali emanate, e le conseguenti convenzioni, non dispongano esplicitamente in modo diverso. Ad oggi la situazione è questa: competenza delle Agenzie delle Entrate in tutta Italia, esclusa la (1) Cfr. A. Rossi, Liti sull'lrap, ricorrenti in bilico tra regioni e uffici delle entrate, in "Il Sole-24 Ore" del 21 maggio 2004. Campania, per effetto della legge regionale n. 3 dell'11 febbraio 2003 con decorrenza 2001 (art. 2). Tutto ciò è confermato dalla citata nota del 17 giugno 2004, salvo un richiamo, immotivato, ad una precedente nota del 23 luglio 2003 non pubblicata. Tale aspetto sarà trattato al paragrafo 4. (...)