Sempre sulla azione di riduzione – beni provenienti da donazioni
di Giuseppe Rebecca
commercialistatelematico.com - 27 settembre 2024
Introduzione
In un precedente articolo (“La circolazione dei beni di provenienza donativa. Problematiche e possibili soluzioni” nel Commercialista Telematico del 6 settembre 2024) abbiamo analizzato la situazione che si presenta allorché si vendano dei beni pervenuti per donazione. Ora qualche ulteriore approfondimento. E alla fine uno schema riassuntivo con approfondimenti pratici.
Cassazione n. 19230/2024
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 19230 del 12 luglio 2024 ha stabilito che “nell’ambito dell’azione di riduzione, non sussiste l’onere di preventiva collazione da parte dei legittimari, atteso che quest’ultima attribuisce al coerede un concorso sul valore della donazione, di regola realizzato attraverso un incremento della partecipazione sul “relictum”, laddove il legittimario, per il valore che esprime la lesione di legittima, ha diritto a ricevere quel valore, in natura, con conseguente ammissibilità del concorso tra le due azioni.” Si fanno così rientrare nella massa ereditaria tutti i beni, anche quelli donati in vita.
“La collazione, al contrario di quanto detto in materia di azione di riduzione, pone il bene donato, in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, in comunione fra i coeredi che siano il coniuge o discendenti del “de cuius”, donatario compreso, senza alcun riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile.” Quindi qualora il condividente donatario avesse optato per la collazione per imputazione, ne conseguirebbe che l’importo corrispondente al bene donato farebbe parte della massa ereditaria, in luogo del bene stesso, venendo così a costituire un debito di valuta a carico del donatario,
Altre possibili soluzioni alla problematica
Tra le possibili soluzioni si segnala anche la possibilità di estendere convenzionalmente la garanzia per evizione, nel contratto di cessione tra donatario e il terzo acquirente. Estendendo così la garanzia per evizione nel caso in cui i legittimari del donante (lesi o pretermessi) dovessero esperire l’azione di riduzione e di restituzione.
SINTESI SCHEMATICA FINALE IN PRESENZA DI UN IMMOBILE DA VENDERE DI PROVENIENA DONATIVA
Riprendiamo, dal nostro precedente articolo, lo schema finale, con delle variazioni e con l’aggiunta di considerazioni pratiche operative.
Si fanno delle distinzioni in base ai casi che nella pratica si possono presentare.
Donante vivente
Azione di riduzione solo dopo la morte del donante, entro 10 anni da tale evento.
Esperibile da legittimari pretermessi o lesi sulla quota di legittima pertoccante; azione di restituzione solo se il donatario fosse incapiente e con un intervallo temporale inferiore ai 20 anni dalla donazione, salvo eventuale opposizione preventiva.
Quindi, nessun problema si pone se:
- Il donatario fosse capiente;
- Oppure se la donazione è stata fatta oltre 20 anni prima (salvo opposizione preventiva).
Possibili rimedi: scioglimento del contratto di donazione per mutuo dissenso, fidejussione bancaria o assicurativa, rinuncia alla azione di restituzione da parte dei legittimari, polizza assicurativa, estensione della garanzia per evizione.
Donante deceduto da meno di 10 anni
Azione di riduzione e restituzione esperibili come sopra.
Quindi, nessun problema si pone se:
- Il donatario è capiente;
- Oppure la donazione è stata fatta oltre 20 anni prima (salvo opposizione preventiva)
Rimedi: vedi sopra.
Donante deceduto da oltre 10 anni
Tenuto conto della prescrizione decennale (vedi anche Cass. Sez Unite n. 20644/2004), nessun rischio, per il terzo acquirente.
Donazione effettuata da oltre 20 anni
Azione di restituzione non esercitabile; eventualmente solo l’azione di riduzione. Ciò sicuramente per le donazioni effettuate post 15 maggio 2005. Per quelle anteriori, qualche lieve incertezza.