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Riforma della imposta sulle successioni e donazioni: le principali novità

di Giuseppe Rebecca
commercialistatelematico.com - 18 aprile 2024

Il Consiglio dei Ministri del 9 aprile ha approvato il testo, in bozza, della riforma dell'imposta sulle successioni e donazioni. Poche le variazioni, non sostanziali. Ne analizziamo alcune che riguardano le donazioni indirette, la autoliquidazione, le partecipazioni esenti e il trust.

Imposta sulle successioni e donazioni: le novità della riforma

Donazioni indirette

Per le donazioni indirette (tipico è il bonifico bancario o il giroconto di un deposito titoli) la norma si allinea alle ultime interpretazioni della Cassazione, che anche recentemente è intervenuta sul tema, con la sentenza n. 7442 del 2024.

Queste donazioni non sono soggette ad imposte, salvo che non ne sia registrato l'atto dal quale risultano o che vengano dichiarate in sede accertativa (e in questo caso con la maggior tassazione, tra quelle previste, che con la riforma non cambiano: 8% senza franchigia, indipendentemente dal grado di parentela). Solo lievi variazioni per gli articoli interessati, artt. 55, comma 1 bis e 56 bis, comma 1 del TUS (D.Lgs 346/1990).

Ad ogni buon conto, le conseguenze civiliste che ne derivano sono le stesse, tra donazioni dirette ed indirette, e questo ancorché queste ultime, valide solo ai fini fiscali, possano essere fatte dichiarare nulle. Ai fini della collazione e della eventuale lesone della quota di legittima vanno comunque considerate. Per un approfondimento su queste donazioni, vedasi il nostro articolo "Donazioni informali non tassate" del 27 marzo 2024.

Autoliquidazione

Questa è invero una novità, rispetto alla situazione attuale, e non rientra certamente tra le promesse semplificazioni. Anzi, esattamente il contrario. Certo la finalità è quella di incassare molto prima le imposte, da parte dell'Erario, liberando gli uffici da adempimenti, riversati però sui contribuenti.

Nel passato c'era stato un breve periodo in cui vigeva la autoliquidazione, ma è appunto durato poco; la liquidazione delle imposte di successione si presenta infatti in generale abbastanza complessa. La autoliquidazione è rimasta in vigore solo dal 1° gennaio 1992 al 30 aprile 1994 (Legge 413/1991, art. 23 e DL 260/1994, art. 9).

Attualmente si pagano subito le imposte ipotecarie e catastali, entro il termine della registrazione della dichiarazione di successione, mentre le imposte sulle successioni sono pagate entro 60 giorni dalla liquidazione delle stesse da parte degli uffici, i quali devono effettuare tale liquidazione entro tre anni dalla data di registrazione della dichiarazione.

Ora, nulla varia per quanto concerne le imposte ipotecarie e catastali, da pagare entro il termine della registrazione della dichiarazione di successione, mentre le imposte sulle successioni sono da liquidare e versare da parte del contribuente entro 90 giorni dallo scadere del termine della presentazione della dichiarazione di successione. Eventualmente chiedendo un pagamento rateale, ma versando senza dilazioni il 20% dell'imposta.

Le partecipazioni esenti

La bozza di decreto legislativo interviene anche sulla questione delle esenzioni delle partecipazioni.

Attualmente la amministrazione finanziaria ritiene che le quote cadute in successione ad un soggetto che già detiene il controllo siano tassabili (risposta ad interpello n. 72/2024). Per il futuro la nuova norma prevede l'esenzione sempre, in presenza di controllo, sia pregresso sia raggiunto con le quote succedute. E per le donazioni, stessi criteri, ovviamente.

Viene anche eliminata la necessità che si tratta di esercizio di impresa, come aveva ritenuto l'Agenzia delle Entrate. La esenzione spetta sempre e comunque al rispetto della condizione del mantenimento del controllo per almeno 5 anni.

Trust

Relativamente al trust la nuova norma consentirà la scelta di quando pagare le imposte, da parte del disponente o del trustee, in presenza di trust testamentario; o al momento del conferimento dei beni oppure al momento in cui i beneficiari si vedranno effettivamente trasferiti i beni del trust.

Nel primo caso la base imponibile è data dal valore dei beni al momento del conferimento. E tale opzione sarà consentita anche ai trust già costituiti, anche se non è ancora stato specificato a che valore dovrà farsi riferimento.

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