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Qualche dimenticanza di troppo dei Ministeri: dalle franchigie per successioni e donazioni ai compensi degli ausiliari di giustizia

di Giuseppe Rebecca
commercialistatelematico.com - 25 maggio 2024

Ministeri inadempienti e impatti sulla credibilità istituzionale: un’analisi critica e due esempi lampanti

Potrà anche risultare strano, ma i Ministeri sono talvolta inadempienti, circa impegni loro attribuiti dal legislatore. Ma quello che stupisce ancor più è che, a fronte a queste inadempienze, non si sollevino richieste più o meno numerose di revisione. Magari una sollecitazione in tal senso non sarebbe male, anche se invero si tratta di termini certamente non perentori; ma ne va delle credibilità delle istituzioni.

Al momento evidenziamo due diversi casi, invitando in ogni caso i lettori a segnalarne altri. Sicuramente ci sono.

Franchigie per l’imposta sulle clonazioni e donazioni

Il primo caso riguarda le franchigie per l’imposta sulle donazioni e donazioni. Ricordiamo come siano ora previste, per l’imposta sulle successioni e donazioni, specifiche aliquote e franchigie:

  1.  nei trasferimenti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, franchigia fino all’importo, per ciascun beneficiario, di 1.000.000 di euro; oltre si applica l’aliquota del 4%;
  2. nei trasferimenti a favore dei fratelli e delle sorelle, franchigia fino all’importo, per ciascun beneficiario, di 100.000 euro; oltre si applica l’aliquota del 6%;
  3. nei trasferimenti a favore di persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, franchigia fino all’importo di 1.500.000 euro; oltre si applica l’aliquota del 4%, 6%, 8%, a seconda del rapporto di parentela;
  4. nei trasferimenti a favore di soggetti diversi dai precedenti, si applica l’aliquota dell’8%, senza franchigie.

Tali franchigie avrebbero dovuto essere oggetto di aggiornamento quadriennale, come previsto dalla legge, e più specificatamente dall’art. 2, comma 51 del DL 262 del 3 ottobre 2006 (convertito con modificazioni con la legge n. 286 del 24 novembre 2006) che così recita:

“51. Con cadenza quadriennale, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze si procede all’aggiornamento degli importi esenti dall’imposta tenendo conto dell’indice del costo della vita.”

Ad oggi invece, dopo 18 anni, tale aggiornamento non è mai stato effettuato, né peraltro risulta esser mai stato richiesto da alcuno (probabilmente per timore di una possibile revisione in senso sfavorevole delle norme, come periodicamente è ventilato). Invero non si tratta di una facoltà, ma proprio di un obbligo preciso, inapplicato.

I compensi degli ausiliari di giustizia

Un secondo caso riguarda l’aggiornamento dei compensi degli ausiliari di giustizia. Il DPR n. 115 del 30 maggio 2002 aveva previsto, all’articolo 54, un adeguamento periodico dei compensi; questa la previsione:

“1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.” Ad oggi, e sono passati circa 12 anni, nessun adeguamento è stato proposto. E anche in questo caso si tratta di un obbligo, non di una facoltà.

Anche in questo caso, nella indifferenza generale, almeno fino ad oggi. Infatti, il recentissimo documento di ricerca del 22 marzo 2024 della Fondazione Nazionale dei Commercialisti titolato “La liquidazione del compenso degli ausiliari di giustizia: consulenti tecnici di ufficio, pertiti ed ausiliari dei consulenti” tratta di questa questione.

Ne parla nel paragrafo 4 relativo al possibile aumento degli onorari di cui all’articolo 52 del TU Spese di Giustizia.

Come è notorio, in relazione all’impegno profuso, alle difficoltà che caratterizzano l’incarico, alla completezza e al pregio della prestazione fornita, potranno essere applicati gli onorari massimi indicati all’art. 2 delle tabelle di cui al d.m. 30 maggio 2002, “aumentati fino al doppio ex art.52 T.U. spese di giustizia”.

Il citato documento di ricerca, dopo aver illustrato i casi in cui si può applicare l’onorario massimo, con la maggiorazione, precisa che gli onorari massimi, aumentati fino al doppio: “risulta ampiamente giustificata da quanto previsto dallo stesso art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui i compensi degli ausiliari avrebbero dovuto essere periodicamente e obbligatoriamente rivalutati”.

La base tariffaria sulla quale far riferimento per la applicazione delle tariffe risulta, dopo oltre 20 anni, “seriamente sproporzionata per difetto” con la conseguenza che: “per compensare tale ingiustificato e non legittimo mancato adeguamento previsto espressamente dalla legge è possibile utilizzare il disposto di cui all’art. 52 dello stesso T.U.Spese di Giustizia”.

E sempre questo documento di ricerca ricorda come tale mancato adeguamento aveva già portato, nel passato, a qualche liquidazione calcolata su valori superiori a quello massimo di euro 516.456,89, facendo appunto leva su tale criticità.

Vengono riportate la decisione del Tribunale di Milano del 17 maggio 2000 e la circolare n. 4161 del Tribunale di Roma del 14 aprile 1984, anche se invero il riferimento è solo allo scaglione massimo, e non ad un mancato adeguamento.

Un auspicio...

Ci auguriamo che, almeno per i compensi degli ausiliari del giudice, il Ministero di Giustizia, di concerto con quello dell’Economia, prenda in mano a breve la situazione e aggiorni le tabelle dei compensi per questa importante attività svolta dal mondo professionale.

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