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Lavori su beni di terzi e IVA: possibili detrazione e rimborso

di Giuseppe Rebecca
commercialistatelematico.com - 15 luglio 2024

Due sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione, la prima ancora del 2018 e la più recente del 2024, hanno finalmente posto fine ad una diatriba che si trascinava da molti anni: la questione riguardava il diritto alla detrazione, e poi eventualmente anche al rimborso, dell’IVA su fatture relative a lavori effettuati su beni di terzi. Generalmente quindi spese sostenute dal conduttore o dal comodatario su beni appunto altrui.

Dell’argomento ne abbiamo già trattato in precedenti articoli, in modo molto esteso, relativamente anche alla iscrizione in bilancio di queste spese, dell’aspetto imposte dirette e dei possibili collegamenti con i canoni di locazione.

Qui riprendiamo, in parte anche nei testi, solo la questione legata all’IVA, tenuto conto della recentissima sentenza della Cassazione a Sezioni Unite relativa al riconosciuto diritto al rimborso.

L’aspetto IVA su spese su beni di terzi

L’IVA su queste spese presentava due problematiche: il diritto alla detrazione e il diritto al rimborso.

La detrazione

Per quanto concerne il diritto alla detrazione dell’IVA sostenuta su spese effettuate su beni di terzi, la Cassazione, con sentenza a Sezioni Unite n. 11533 dell’I 1 maggio 2018 (in senso conforme anche in pari data n. 11534, ed inoltre n. 6288 e n. 16223 del 2018, risolvendo così precedenti contrasti della giurisprudenza di legittimità), ha stabilito che va riconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA per lavori di ristrutturazione o manutenzione anche in ipotesi di immobile di proprietà di terzi, condotto in locazione, purché sia presente un nesso di strumentalità con l’attività d’impresa o professionale.

Recentemente, nello stesso senso, Cassazione n. 1629 del 19 gennaio 2023. E questo indipendentemente dalla classificazione catastale dell’immobile; specificatamente abitazione utilizzata come ufficio.

In questo senso anche la giurisprudenza della Corte Europea di giustizia (sentenze C-672/16 del 2018, C-132/16 del 2017, C-124/12 del 2013 e C-29/08 del 2009) che, in base al principio di neutralità dell’imposta, ha riconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA... “purché sia presente un nesso di strumentalità con l’attività d’impresa o professionale”.

Il diritto alla detrazione è stato riconosciuto anche per NVA sulle spese per lavori realizzati su beni di proprietà di terzi non utilizzati dal committente nell’esercizio della propria attività caratteristica e sui quali lo stesso non vantava alcun titolo di detenzione/possesso (risposta a interpello 219/E/2021).

Il rimborso

Per quanto concerne il diritto al rimborso dell’IVA sostenuta per lavori su beni di terzi, invece, la questione non era ancora risolta.

Per negare il diritto di rimborso dell’IVA correttamente detratta la Cassazione si era pronunciata con sentenza n. 10110 del 28 maggio 2020; il diritto al rimborso è stato negato, in quanto le opere di miglioramento eseguite su beni immobili di terzi sono state considerate fuori dall’ambito di applicazione dell’art. 30 comma 2 lett. c) del DPR 633/72.

Non sono infatti state ritenute riconducibili all’acquisto di beni ammortizzabili. In tale sentenza è stato anche specificato come il diritto alla detrazione dell’IVA non comporti  automaticamente il riconoscimento del diritto al rimborso della imposta.

Nello stesso senso Cassazione n. 24518 del 4 novembre 2020. n. 23667 del 28 ottobre 2020 e n. 24779 del 4 dicembre 2015.

In senso contrario, e quindi per il riconoscimento del diritto al rimborso, orientamento che riterremmo assolutamente maggioritario, si hanno Cassazione n. 27813 del 22 settembre 2022, n. 36014 del 22 novembre 2021, n. 35553 del 19 novembre 2021, n. 16971 del 16 giugno 2021, n. 215 dell’ll gennaio 2021, n. 24518 del 4 novembre 2020. n. 22708 del 20 ottobre 2020. n. 10110 del 28 maggio 202Q. n. 6200 del 27 marzo 2015, n. 9327 del 28 aprile 2014 e n. 8389 del 5 aprile 2013.

Ed ecco la sentenza di rinvio alle Sezioni Unite, la ordinanza n. 14975 del 29 maggio 2023. I due contrapposti orientamenti, come specifica tale ordinanza, si fondavano su due aspetti:

  • da una parte, si è fatto riferimento all’applicazione del principio base di neutralità dell’IVA, per effetto del quale non si può differenziare il diritto alla detrazione dell’imposta da quello al rimborso della stessa, essendo istituti strutturalmente uguali;
  • dall’altra, si è sostenuta la diversità strutturale del diritto al rimborso dell’IVA, in quanto fattispecie di applicazione eccezionale nell’ambito della disciplina della tutela del soggetto passivo e, pertanto, forma suscettibile di previsioni normative più limitative circa le modalità di esercizio.

La Cassazione, dopo aver analizzato i vari interventi giurisprudenziali nel dettaglio, alla fine, nel paragrafo che precede il P.Q.M., così precisa:

“La sussistenza, quindi, di contrasti giurisprudenziali di questa Corte in ordine alla questione in esame nonché il rilievo nomofilattico della stessa, poiché implica una valutazione in ordine alla struttura ed ai presupposti applicativi del diritto alla detrazione iva e del diritto al rimborso iva, induce a ritenere necessaria la rimessione degli atti processuali al Primo Presidente perché valuti l’opportunità di rimettere l’esame della questione, per cui è causa, alle Sezioni Unite Civili.”

E le Sezioni Unite, appunto con la sentenza n. 13162 del 14 maggio 2024 che si è pronunciata su questa remissione, hanno stabilito che i contribuenti hanno anche diritto, in questo caso, a richiedere il rimborso di questa IVA, di cui si è già riconosciuto il diritto alla detrazione.

Questa sentenza conclude enunciando anche un principio di diritto, come ultimamente si sta sempre più verificando. Ne riportiamo la parte finale:

“In definitiva il Collegio ritiene di poter affermare che il principio di diritto espresso da queste SS.UU. nella sentenza n. 11533/2018 in tema di detrazione IVA va esteso al rimborso dell’imposta medesima.

Quindi, con più specifica attinenza al caso di specie, è formulato il seguente principio di diritto:

«L’esercente attività d’impresa o professionale ha diritto al rimborso dell’IVA per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili dei quali non è proprietario, ma che detiene in virtù di un diritto personale di godimento, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l’attività svolta».”

Conclusione

In conclusione, per quanto concerne la questione IVA su lavori effettuati su beni di terzi, oramai è pacificamente riconosciuto sia il diritto alla detrazione (Sentenza Sezioni Unite n. 11533 dell’ll maggio 2023), essendo soltanto richiesto un nesso di strumentalità con l’attività svolta, come pure ora anche il diritto al rimborso (Sentenza Sezioni Unite n. 13163 del 14 maggio 2024).

Soluzione che si condivide, del tutto razionale; resta in ogni caso il rammarico nel riscontrare la poca precisione normativa che ha reso necessario su questo tema un numero consistente di sentenze anche di Cassazione, tra l’altro non tutte dello stesso tenore. Finalmente ora la questione è definitivamente risolta, con le Sezioni Unite.

Fonte: Corte di Cassazione. Sez. Unite. Sentenza n. 13162 del 14 maggio 2024.

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