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La circolazione dei beni provenienti da donazioni: problematiche e possibili soluzioni pratiche

di Giuseppe Rebecca
commercialistatelematico.com - 6 settembre 2024

Introduzione

La provenienza donativa di un bene immobile da cedere può comportare dei rischi, per il terzo acquirente o per il creditore ipotecario. Identici problemi si hanno anche nel caso della cessione di partecipazioni sociali sempre di provenienza donativa.

Infatti chi acquista la proprietàdel bene con provenienza donativa potrebbe perderla, a seguito di azioni giudiziarie intraprese del legittimario pretermesso o comunque leso dalla donazione; allo stesso modo il creditore ipotecario(di norma la banca che ha concesso il mutuo garantito da ipoteca iscritta su tale immobile) potrebbe perdere la garanzia a seguito del recupero del bene libero da ipoteca da parte del legittimario leso.

Questo è quanto prevedono gli articoli 561 e 563 del codice civile, così come modificati da ultimo con la legge n. 80 del 2005, entrata in vigore il 15 maggio 2005, riguardanti la donazione e le azioni di riduzione e restituzione ad essa relative.

Dopo una analisi della fattispecie, approfondiremo le condizioni e i limiti di tali possibili azioni giudiziarie, con alla fine una indicazione delle possibili soluzioni pratiche.

Inquadramento civilistico

La legge italiana riserva al coniuge, ai figli legittimi e naturali e agli ascendenti legittimi (c.d. legittimari) una parte determinata del patrimonio del defunto (c.d. quota di legittima).

L’individuazione della quota di legittima costituisce l’operazione fondamentale attraverso la quale la norma civilistica (art. 556 c.c.) tutela la posizione del legittimario.

Ciò avviene non solo con riguardo all’asse ereditario, ovvero all’insieme dei beni e dei diritti di cui il de cuius è titolare al momento dell’apertura della successione (c.d. relictum), bensì anche al c.d. donatum,ovvero al valore complessivo dei beni e dei diritti di cui il de cuius abbia disposto in vita a titolo di donazione.

Sommando relictum a donatum si ottiene il valore della “massa fittizia”, cioè l’importo sul quale si calcolano la quota disponibile e la quota di legittima; quest’ultima rappresenta la quota del patrimonio ereditario necessariamente riservata ai legittimari.

Quanto al valore, ricordiamo che si dovrà far riferimento al valore del bene al momento della apertura della successione, e nel caso di donazione di nuda proprietà, sempre la valutazione del valore per l’intero. (nostra critica al riguardo nell’articolo “ Il valore della nuda proprietà, nella azione di riduzione”, nel Commercialista Telematico del 12 novembre 2021).

Al fine di assicurare che la quota di legittima sia effettivamente acquisita dai legittimari, il codice civile (artt. 553-564 c.c.) prevede delle azioni, tra loro connesse e consequenziali (azione di riduzione e restituzione), dirette alla reintegrazione della quota riservata ai legittimari, se intaccata da disposizioni testamentarie o da donazioni lesive effettuate in vita dal de cuius (sia di beni mobili, sia di immobili).

Vediamo in sintesi le due azioni:

A. AZIONE DI RIDUZIONE: azione personale che rende inefficaci le donazioni (o le disposizioni testamentarie) compiute dal de cuius in pregiudizio delle ragioni del legittimario;

B. AZIONE DI RESTITUZIONE: se e solo se il legittimario, vittorioso nell’azione di riduzione, non trova capienza nel patrimonio di chi per donazione (o testamento) ha ricevuto beni per valore superiore alla quota disponibile, può rivolgersi all’attuale proprietario dei beni donati e pretenderne la restituzione.

Le donazioni effettuate in vita dal defunto si possono ridurre solo se il legittimario escluso (pretermesso) o leso non trova di che soddisfare il suo diritto su quanto il de cuius ha lasciato alla sua morte.

Ricordiamo come invece le donazioni indirette siano esplicitamente escluse dall’azione di restituzione.

Qualora si agisca in riduzione, innanzitutto si riducono le disposizioni testamentarie che eccedono la quota di cui il defunto poteva disporre, successivamente si riducono le donazioni partendo dall’ultima che ha provocato la lesione e via via risalendo a ritroso a quelle precedenti.

L’azione di riduzione può essere esercitata solo dopo la morte del de cuius; il futuro legittimario non può rinunciare a tale diritto finché vive il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il proprio assenso alla donazione (art. 557 c.c.).

 

I termini per l’esercizio dell’azione

L’azione di riduzione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale. Secondo giurisprudenza costante, se la lesione del legittimario deriva da donazione il termine di prescrizione decorre dalla data di apertura della successione .

Solo da questo momento, infatti, può essere fatto valere, ai sensi dell’art. 2935 c.c., il diritto del legittimario a vedersi riconosciuta la propria quota di legittima.

L’azione di riduzione può estinguersi, oltre che per prescrizione, anche per rinuncia del legittimario. L’avente diritto alla quota di legittima, infatti, una volta intervenuta la morte del donante, può rinunciare ad intraprendere l’eventuale azione di riduzione. Questi sono i termini previsti dalla norma:

1. l’ azione di restituzione (azione reale conseguente all’azione di riduzione) può essere esperita dal legittimario leso o escluso solo se non sono decorsi 20 anni dalla donazione. Qualora i 20 anni siano invece trascorsi, non vi è alcun rimedio per il legittimario vittorioso nell’azione di riduzione, se il patrimonio del donatario è incapiente per soddisfare i crediti del legittimario stesso;

2. se l’ azione di riduzione è domandata dopo 20 anni dalla trascrizione della donazione (e il bene viene recuperato), le ipoteche e i pesi (ad es. l’usufrutto) restano efficaci, fermo però restando “l’obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni” (art. 561 c.c.), e sempre che la domanda di riduzione sia stata proposta entro 10 anni dall’apertura della successione (nel caso di violazione di legittima per testamento, Cass. Sez Unite n. 20644/2004 il termine decorre dalla accettazione della eredità); se, invece, l’azione di riduzione viene esperita entro 20 anni dalla donazione e risulta vittoriosa il bene recuperato dal legittimario rimane libero da pesi e ipoteche (c.d. effetto purgativo dell’azione di riduzione);

3. affinché il termine di 20 anni dalla donazione non pregiudichi i diritti degli stretti congiunti del donante e la sua decorrenza sia quindi sospesa, è consentita al coniuge e ai parenti in linea retta (art. 563 c.c., come modificato dalla L. 80/2005) la c.d. opposizione stragiudiziale alla donazione : essi possono infatti notificare al donatario e ai suoi aventi una causa e trascrivere nei pubblici registri un atto stragiudiziale (cioè non proposto avanti al giudice) di opposizione alla donazione. In tale modo è sospeso il termine ventennale previsto per la donazione; l’opposizione perde effetto se non viene rinnovata prima che siano trascorsi 20 anni.

Fermo restando quindi il limite di prescrizione decennale, la L. 80/2005 ha introdotto un nuovo ed ulteriore termine ventennale, decorrente dalla trascrizione della donazione, entro il quale il legittimario può esercitare l'azione di riduzione per ottenere la restituzione dei beni donati. Trascorsi 20 anni dalla donazione, infatti, il legittimario che non trovi nel donatario un patrimonio sufficiente a ripristinare la propria quota di legittima, non può avanzare più alcuna pretesa nei confronti di un eventuale terzo cui sia pervenuto il bene dal donatario.

Il legittimario non donatario potrà sempre rinunciare al diritto di opporsi alla sospensione del termine ventennale: non potrà però rinunciare al al futuro esperimento della azione di riduzione e nemmeno alla azione di restituzione prima dei 20 anni.

La nuova disposizione agevola così la circolazione dei beni oggetto di donazione sui quali i legittimari lesi non possono più avanzare pretese nei confronti di terzi, se sono decorsi 20 anni dalla donazione e se non è intervenuta opposizione stragiudiziale alla donazione.

 

Esemplificazioni sulle novità introdotte dalla L. 80/2005.

Di seguito, si forniscono alcuni esempi sugli effetti di tali norme in materia di donazioni.

A) Un padre effettua una donazione a favore del figlio nel 2006. Il donante muore nel 2030 (24 anni dopo la donazione); si apre la successione. La moglie (legittimaria) è lesa nella sua quota di legittima. Decide quindi di esperire azione di riduzione (entro 10 anni dalla data di apertura della successione) nei confronti del figlio (donatario); l’azione della madre risulta vittoriosa ma il patrimonio del figlio non è sufficiente per soddisfare il credito della legittimaria, in quanto lo stesso figlio nel frattempo ha alienato il bene ricevuto in donazione ad un terzo. Essendo trascorsi più di 20 anni dalla donazione, nonostante l’azione di riduzione sia valida, la legittimaria non può vedersi restituito il bene o il corrispondente in denaro del bene dal terzo acquirente, il cui acquisto è quindi salvo da ogni pretesa.

B) Un padre effettua una donazione a favore del figlio nel 2006. Il donante muore nel 2016 (10 anni dopo la donazione); si apre la successione. La moglie (legittimaria) è parte lesa nella sua quota di legittima. Decide quindi di esperire azione di riduzione (entro 10 anni dalla data di apertura della successione) nei confronti del figlio (donatario) e la ottiene. Risulta però che il patrimonio del figlio sia incapiente per la quota di legittima della madre, in quanto lo stesso figlio ha alienato il bene ricevuto in donazione ad un terzo. Essendo trascorsi meno di 20 anni dalla donazione , la legittimaria, vittoriosa nell’azione di riduzione, può chiedere e ottenere la restituzione del bene dal terzo acquirente. Quest’ultimo potrà soltanto rivalersi sul donatario (figlio).

Tale bene (ad es. un immobile) una volta restituito è libero da ogni peso o ipoteca di cui sia stato nel frattempo gravato.

 C) Un padre effettua una donazione a favore del figlio nel 2006. La moglie, sempre nel 2006, si oppone con atto stragiudiziale alla donazione trascritto nei pubblici registri: il termine di decorrenza per la donazione è sospeso fino al 2026. Nel 2026 l’opposizione non è rinnovata: solo in questo momento scatta il termine ventennale previsto per la donazione decorso il quale, da un lato è ancora esperibile l’azione di riduzione per dichiarare l’inefficacia dell’atto donativo (azione che se vittoriosa non libera però il bene da pesi e ipoteche), dall’altro non può più essere promossa l’azione di restituzione, in caso di infruttuosa escussione del patrimonio del donatario.

 

Nuova disciplina e norma transitoria

Cosa succede alle donazioni anteriori al 15 maggio 2005, data di entrata in vigore della L. 80/2005? La L. 80/2005 non ha previsto una norma transitoria.

Il Consiglio Nazionale del Notariato (Studio 5859/C del 9 settembre 2005) auspicando un tempestivo e adeguato intervento del legislatore per una norma transitoria, che non cìè stato, ha ritenuto che “per tutte le donazioni, sia anteriori sia successive all’entrata in vigore della L. 80/2005, la stabilità dei diritti dei terzi è pienamente tutelata una volta decorsi i venti anni dalla donazione stessa (o, ai fini dell’art. 561 c.c., sua trascrizione)”.

Ciò significa che:

  • donazioni anteriori al 15/05/2005 effettuate oltre 20 anni prima : il terzo acquirente di un bene di provenienza donativa è al riparo da ogni pretesa di restituzione da parte dei legittimari;
  • donazioni anteriori al 15/05/2005 effettuate non oltre 20 anni prima : in tale caso, ai futuri legittimari conviene proporre, ovviamente ricorrendone i presupposti, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione per sospendere il termine di 20 anni dalla donazione (sempre, naturalmente che il donante sia ancora in vita e che ne ricorrano i presupposti);
  • donazioni posteriori al 15/05/2005: ad esse si applica la nuova disciplina.

Tesi che trovano conferma nella sentenza di Cassazione n. 4524/2022.

 

DONAZIONE STIPULATA DA OLTRE 20 ANNI RISPETTO ALLA L. 80/2005

(in vigore dal 15/05/2005)

DONAZIONE STIPULATA DA MENO DI 20 ANNI RISPETTO ALLA L. 80/2005

(in vigore dal 15/05/2005)

DONAZIONE POST L. 80/2005

(in vigore dal 15/05/2005)

AZIONE DI RIDUZIONE

(prescrizione: 10 anni dall’apertura della successione)

consentita

consentita

consentita

AZIONE DI RESTITUZIONE

non consentita

consentita se promossa entro 20 anni dalla donazione

consentita se promossa entro 20 anni dalla donazione

OPPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE ALLA DONAZIONE

non consentita

consentita se promossa entro 20 anni dalla donazione; sospende il termine

consentita, sospende il termine di 20 anni decorrenti dalla donazione; trascorsi 20 anni perde effetto se non rinnovata

 

 In sintesi, i presupposti per poter esperire l’azione di riduzione

Riepiloghiamo quanto sopra espresso.

Innanzitutto il donante deve aver lasciato alla sua morte un patrimonio ereditario insufficiente a poter soddisfare i diritti di tutti i possibili legittimari.

Inoltre la possibilità del legittimario pretermesso (escluso) o leso (quota inferiore a quanto spettante per legge) di recuperare il bene presso i terzi acquirenti dal donatario è sottoposta ad ulteriori condizioni:

a) la domanda di riduzione deve essere stata proposta e trascritta entro dieci annidall’apertura della successione;

b) l’azione di riduzione deve essere stata proposta prima di venti annidalla trascrizione della donazione;

c) il legittimario leso dovrà previamente rivolgersi al donatario e soddisfarsi sul suo patrimonio in quanto soltanto in caso di insolvenza di quest’ultimo potrà ottenere la restituzione dell’immobile;

d) il terzo acquirente, inoltre, può liberarsi dall’obbligo di restituire l’immobile pagando al legittimario l’equivalente in denaro della lesione accertata.

Se il donante è morto da più di dieci anni e non sono state proposte e trascritte azioni di riduzione da parte dei legittimari il rischio di una azione di riduzione non esiste, essendo la vicenda ormai consolidata.

Se il donante è ancora in vita e non sono trascorsi più di venti anni dalla trascrizione della donazione, è da verificare quali possano essere i legittimari, cosa hanno ricevuto dal donante, sempre che il patrimonio di quest’ultimo sia insufficiente a soddisfare tutti.

Il legittimario non può rinunciarea tale azione prima della morte del donantealtrimenti si violerebbero gli artt. 458 e 557 c.c. trattandosi della rinuncia a far valere un diritto relativo ad una successione non ancora aperta, cosa invece possibile solo dopo la morte del donante.

 

È valida la rinuncia all’azione di restituzione da parte del legittimario?

Dottrina e giurisprudenza non sono concordi, sul punto.

Possibili rimedi per neutralizzare le problematiche di una provenienza donativa

Ed ecco una elencazione di possibili rimedi in merito alla possibilità di neutralizzare le problematiche di una provenienza donativa.

1) Mutuo dissenso: donante e donatario sciolgono il contratto per mutuo consenso ex art. 1372 c.c. producendosi gli effetti della risoluzione. Operazione che non sempre pare attuabile.

2) Fideiussione bancaria o assicurativa: il donante (e/ o i legittimari) prestano all’acquirente fideiussione rilasciata da una banca o da una assicurazione in merito alla possibile azione di restituzione.

3) Rinuncia all’azione di restituzione: i legittimari, fermo restando il divieto della rinuncia all’azione di riduzione, anche durante la vita del donante, potrebbero rinunciare all’azione di restituzione verso i terzi acquirenti.

4) Polizza assicurativa sino allo scadere del ventennio della effettuata donazione, di norma accompagnata dalla rinuncia alla opposizione da parte del coniuge e dei parenti in linea retta del donante.

 

Possibili modifiche legislative per favorire la circolazione di immobili con provenienza donativa

Già con la legge di bilancio 2019 la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati aveva approvato rilevanti modifiche che però poi non sono diventate legge dello Stato.

Si prevedevano allora le seguenti novità:

a) il legittimario perdeva il potere di recuperare il bene libero da pesi ed ipoteche, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di riduzione; il donatario è, però, obbligato a compensare in denaro il minor valore del bene.

b) I terzi acquirenti a titolo oneroso dal donatario non subiscono alcun pregiudizio dall’azione di riduzione del legittimario leso, sempre fermi gli effetti della trascrizione della domanda di riduzione.

c) In caso di insolvenza del donatario e/o dei terzi aventi causa, il valore della donazione non recuperabile si detrae dalla massa ereditaria; rimane comunque fermo il diritto di credito del legittimario il quale potrà farlo valere in futuro, ad esempio, agendo in via esecutiva sugli acquisti successivi compiuti dal donatario.

In questo modo si sarebbe passati da una tutela reale ad una tutela obbligatoria per il legittimario leso.

Anche la legge di bilancio 2024 inizialmente prevedeva l’abrogazione della possibilità per i legittimari di richiedere la restituzione dell’immobile pervenuto per donazione. La motivazione addotta da pare della Commissione Bilancio per stralciare questa previsione è che si tratta di norme “di carattere ordinamentale o organizzatorio” che oltrepassano i limiti di contenuto previsti per la legge di bilancio (art. 21 c. 1 quinquies l. 196/2009).

Il tutto potrebbe finalmente trovare una soluzione in uno specifico disegno di legge, del quale al momento non ne sappiamo nulla.

 

SINTESI SCHEMATICA FINALE IN PRESENZA DI UN IMMOBILE DA VENDERE DI PROVENIENA DONATIVA

È necessario fare delle distinzioni, essendo diverse le norme applicabili

Donante vivente

Azione di restituzione solo dopo la morte del donante, entro 10 anni da tale evento.

Esperita da legittimari pretermessi o lesi sulla quota di legittima pertoccante che intendono esperire l’azione di riduzione; donatario incapiente e con un intervallo temporale inferiore ai 20 anni dalla donazione, salvo eventuale opposizione preventiva..

Possibili rimedi: i 4 sopra riportati.

Donante deceduto da meno di 10 anni

Azione di restituzione esperibile come sopra.

Rimedi: rinuncia espressa da parte di tutti i i legittimari alla azione di riduzione o quanto meno alla azione di restituzione.

Donante deceduto da oltre 10 anni

Tenuto conto della prescrizione decennale (vedi anche Cass. Sez Unite n. 20644/2004), nessun rischio, per il terzo acquirente.

Donazione effettuata da oltre 20 anni

Azione di restituzione non esercitabile; eventualmente solo l’azione di riduzione. Ciò sicuramente per le donazioni effettuate post 15 maggio 2005. Per quelle anteriori, qualche lieve incertezza.

 

Conclusione

In caso di cessione di bene immobile di provenienza donativa potrebbero esserci dei problemi, per l’acquirente. Si tratta però di rischi del tutto potenziali, ben analizzabili a seconda dei diversi casi che si presentano.

Ci sono delle possibili vie d’uscita, dettate dalla pratica. Anche se si è sempre in attesa di un provvedimento normativo, più volte annunciato, che riduca queste problematiche tipicamente italiane (in molti paesi esteri, tra cui Svizzera e USA, non esistono le quote di legittima).

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